Incentivi GSE impugnabili solo dal titolare del progetto (Cons. Stato n. 6536 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a impugnare i provvedimenti del Gestore dei servizi energetici che negano la certificazione dei risparmi energetici spetta al titolare del progetto, non al soggetto che, per delega, ne gestisca il procedimento amministrativo. La posizione del proponente, che vanti un interesse economico alla concessione degli incentivi in forza di una pattuizione contrattuale, è di diritto privato e non integra un interesse legittimo. Ne deriva che il proponente può al più intervenire ad adiuvandum a sostegno della posizione del titolare, restando privo di legittimazione ad agire in via autonoma. Il rigetto dell’impugnazione proposta in via principale comporta, in riforma, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e dell’appello.
Il Fatto
Una società, già mandataria di un raggruppamento temporaneo affidatario del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica di un Comune, impugna la sentenza con cui il giudice di primo grado ha respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui il GSE ha negato la certificazione dei risparmi energetici relativi a un progetto a consuntivo. Nel contratto di appalto era prevista la ripartizione al 50% del valore dei titoli di efficienza energetica tra l’appaltatore e l’ente locale.
Il Comune, titolare del progetto, aveva dichiarato in sede di istanza che il piano beneficiava di fondi europei e di un finanziamento retrospettivo a valere sui fondi POI. Il GSE, ritenuta la non cumulabilità dei certificati bianchi con tali incentivi e non coerente una successiva dichiarazione del responsabile del procedimento, ha emesso il diniego. Il TAR ha respinto il ricorso; il Comune si era costituito ad adiuvandum. La società appella, censurando la valutazione delle fonti di finanziamento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità riproposta dal GSE per carenza di legittimazione della ricorrente, sulla quale il primo giudice non si era pronunciato. La questione giuridica riguarda la configurabilità di una posizione di interesse legittimo in capo a chi agisca in forza di un interesse economico di sola fonte contrattuale.
Il Collegio osserva che, ai fini della legittimazione attiva, l’appellante deve essere titolare di una situazione giuridica direttamente incisa dall’esercizio del potere. Nel caso di specie è il Comune ad essere titolare del progetto per il quale sono stati richiesti gli incentivi, mentre la società riveste esclusivamente la veste di proponente, delegata dall’ente locale alla gestione dell’iter amministrativo nei rapporti con il GSE.
Tale delega funzionale non attribuisce la qualificazione giuridica necessaria per la proposizione del contenzioso. I provvedimenti avversati avrebbero dovuto essere impugnati dal Comune; la società avrebbe potuto costituirsi con intervento ad adiuvandum, in ragione dell’interesse derivante dalla pattuizione sul 50% degli incentivi.
Il Collegio esclude che il contratto tra le parti valga a differenziare la posizione dell’appellante, trattandosi di rapporto obbligatorio di diritto privato estraneo a ogni dimensione pubblicistica. Richiamando la costante giurisprudenza — Cons. Stato, sez. IV, n. 4644/2011, in termini sez. IV, n. 1483/2020 e, più di recente, sez. II, n. 1027/2026 —, la Corte ribadisce che non possono esservi posizioni di interesse legittimo che trovino la propria fonte in rapporti giuridici di diritto privato.
Ne consegue che la società non è titolare di una posizione autonoma e la sua azione persegue un vantaggio solo mediato e indiretto, costituito dalla compartecipazione contrattualmente pattuita agli incentivi. In accoglimento dell’eccezione, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile e, per la medesima ragione, va dichiarato inammissibile l’appello. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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