Tariffe a consuntivo rifiuti impugnabili dalla pubblicazione sul BUR (Cons. Stato n. 5656 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui la Regione approva la tariffa a consuntivo di accesso a un impianto di trattamento dei rifiuti, adottata nell’ambito della disciplina regionale di settore, costituisce provvedimento di portata generale, riferibile al gestore dell’impianto e destinato a incidere su una pluralità indeterminata di soggetti conferitori. Ne consegue che la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale integra forma idonea di conoscenza legale dell’atto e fa decorrere il termine decadenziale di impugnazione, non essendo necessaria la comunicazione individuale ai Comuni conferenti. La disciplina contabile degli enti locali di cui all’art. 183 del d.lgs. n. 267 del 2000 non incide sui termini processuali e non condiziona l’efficacia del provvedimento regionale. Le contestazioni sulla concreta esigibilità e misura del conguaglio attengono al rapporto patrimoniale tra gestore e conferitore e sono devolute al giudice ordinario.

Il Fatto

La società gestrice di un impianto di trattamento biologico-meccanico dei rifiuti, operante a servizio di comuni appartenenti a più ambiti territoriali ottimali, ha trasmesso alla Regione la documentazione necessaria per la determinazione della tariffa a consuntivo relativa agli esercizi dal 2014 al 2020. Con determinazione pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale, la Regione ha approvato le tariffe di accesso all’impianto per tali annualità.

In applicazione di tale provvedimento, la società ha richiesto a un Comune conferente il pagamento dei conguagli. Il Comune ha impugnato la determinazione davanti al TAR Lazio, chiedendo anche l’accertamento dell’infondatezza della pretesa creditoria e il risarcimento dei danni da ritardo. Il Tribunale, con sentenza breve, ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione e inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di accertamento. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della decorrenza del termine di impugnazione. La determinazione regionale, adottata in attuazione dell’art. 29 della l.r. Lazio n. 27 del 1998 e della disciplina attuativa regionale, è destinata a incidere sulla tariffa applicabile a una pluralità ampia e variabile di soggetti conferitori, non puntualmente individuati, ed è direttamente riferibile al gestore dell’impianto quale titolare dell’autorizzazione e destinatario della regolazione tariffaria.

Da ciò deriva che la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale costituiva forma idonea di conoscenza legale dell’atto e faceva decorrere il termine per l’impugnazione. Il numero elevato dei soggetti potenzialmente interessati e la loro variabilità rendevano applicabile il principio dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, che consente forme di pubblicità idonee quando la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa. Il termine di sessanta giorni, scaduto il 27 dicembre 2023, era pertanto ampiamente decorso rispetto alla notifica del ricorso di primo grado.

È respinta anche la censura fondata sulla disciplina contabile degli enti locali. L’art. 183 del d.lgs. n. 267 del 2000 disciplina le modalità interne di imputazione, gestione e copertura della spesa, ma non incide sui termini processuali né condiziona validità ed efficacia del provvedimento regionale. Il Comune disponeva dei dati sui quantitativi conferiti e sulle tariffe corrisposte, sicché la quantificazione del differenziale richiedeva mere operazioni aritmetiche.

Nel merito, il Collegio esclude la violazione delle garanzie partecipative, trattandosi di atto tariffario di portata generale rispetto al quale opera l’art. 13 della legge n. 241 del 1990, e ritiene la retroattività del conguaglio effetto fisiologico del meccanismo regolatorio “a preventivo” e “a consuntivo”. La mancanza di un termine decadenziale per la revisione rende i termini procedimentali ordinatori. Quanto alla domanda di accertamento del credito, essa attiene a una posizione di diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario. La domanda risarcitoria è respinta per assenza di illegittimità. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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