Decadenza dagli incentivi GSE e dichiarazioni non veritiere in procedura selettiva (Cons. Stato n. 6572 del 21.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il provvedimento con cui il GSE accerta la non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto responsabile in ordine alla data di conseguimento del titolo concessorio costituisce atto dovuto di decadenza, e non espressione di potere di autotutela. L’autoresponsabilità del dichiarante prevale sul legittimo affidamento e impone l’onere di completezza e veridicità delle dichiarazioni, non essendo configurabile il falso c.d. innocuo. La riammissione agli incentivi ammessa dalla Corte cost. n. 237 del 2020 è subordinata alla condizione che l’errata indicazione non abbia procurato alcun vantaggio in graduatoria; ove tale vantaggio sussista, la decadenza è legittima e integrale.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto idroelettrico di nuova costruzione presentava domanda di iscrizione al Registro informatico istituito con il bando GSE del 29 marzo 2014, ai fini dell’accesso agli incentivi di cui all’art. 9 d.m. 6 luglio 2012. Nella dichiarazione sostitutiva indicava come data di conseguimento del titolo concessorio quella di sottoscrizione del disciplinare di concessione, antecedente al rilascio del provvedimento concessorio definitivo.

Collocatasi in posizione utile in graduatoria, la società otteneva l’incentivazione. A seguito di verifiche, il GSE ne disponeva la decadenza dalla graduatoria e il diniego delle tariffe incentivanti. L’istanza di riesame proposta ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, volta a ottenere l’annullamento d’ufficio del provvedimento decadenziale invocando la Corte cost. n. 237 del 2020, veniva respinta. Il TAR Lazio respingeva i ricorsi per motivi aggiunti; la società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello, confermando la legittimità dell’operato del Gestore. Sul primo motivo, il provvedimento originario di decadenza è stato superato dal successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame, unico atto effettivamente lesivo e correttamente impugnato con motivi aggiunti; l’improcedibilità del ricorso introduttivo è quindi confermata.

Sul secondo motivo, la Corte esclude ogni violazione degli obblighi partecipativi di cui alla legge n. 241/1990. La natura confermativa del provvedimento, priva di una nuova ponderazione degli interessi, esclude la predicabilità del contraddittorio. Il privato che deduca la violazione dell’art. 10-bis deve allegare gli elementi fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto mutare il contenuto finale del provvedimento: onere non assolto, perché la censura si limita alla riproposizione di elementi già noti.

Sul terzo motivo, la Corte afferma che per gli impianti idroelettrici rileva il possesso del titolo concessorio alla data della domanda di iscrizione al Registro, come dichiarato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Il principio di autoresponsabilità grava l’interessato di un onere di diligenza, completezza e veridicità; non è configurabile il falso innocuo e il soccorso istruttorio non può alterare la par condicio tra i concorrenti. La decadenza, vicenda estintiva ex tunc, si differenzia dall’autotutela per la specifica previsione legislativa e il carattere vincolato del potere.

Sul quarto motivo, la Corte richiama la Corte cost. n. 237 del 2020: la riammissione è consentita solo se l’errata indicazione della data del titolo non abbia procurato alcun vantaggio in graduatoria. Nel caso di specie, alla data della domanda di iscrizione la società aveva sottoscritto il disciplinare ma era priva del titolo concessorio, rilasciato solo successivamente: la retrodatazione le ha quindi consentito di partecipare alla procedura, procurandole un vantaggio oggettivo.

L’appello è respinto; le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *