La certificazione linguistica ai fini concorsuali è solo quella indicata dal bando (TAR Lazio n. 5231 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il format della domanda di partecipazione a un concorso, predisposto dall’Amministrazione per la compilazione online, non è parte integrante della lex specialis della procedura e svolge una funzione di mero ausilio per il candidato, senza valore derogatorio rispetto alle previsioni del bando. La valutazione dei titoli di merito — quale fase autonoma del procedimento concorsuale — deve attenersi esclusivamente ai criteri fissati dal bando e dai relativi allegati, che circoscrivono il titolo valutabile in modo inequivoco. Non può configurarsi un legittimo affidamento del candidato sulla validità di una certificazione diversa da quella espressamente richiesta, quando il tenore della disciplina di concorso sia chiaro e non presenti oggettive ambiguità.
Il Fatto
Un candidato al concorso interno per il reclutamento di 43 Sottotenenti dell’Arma dei Carabinieri contestava la mancata attribuzione del punteggio previsto per la conoscenza della lingua inglese, in relazione all’attestazione “AELS – NONCN ADVANCED LEVEL ESOL, C2” prodotta nella domanda di partecipazione. L’interessato assumeva che il format di domanda, disponibile sul portale ufficiale, prevedesse espressamente, in via alternativa alla certificazione STANAG NATO, l’attestazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR secondo il livello CEFR. Sosteneva, inoltre, l’equipollenza sostanziale tra le due tipologie di attestazioni e deduceva che il silenzio dell’Amministrazione avesse ingenerato un affidamento tale da indurlo a sostenere la prova facoltativa di lingua straniera in spagnolo anziché in inglese, con riflessi sulla strategia concorsuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo le censure infondate nel merito, con assorbimento dei profili processuali per ragioni di economia. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la disciplina della procedura: la valutazione dei titoli costituisce la fase finale del concorso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g), del bando, e l’art. 12, comma 3, rinvia all’Allegato B per i criteri di attribuzione del punteggio. Tale allegato, con riferimento alla conoscenza della lingua straniera, individua espressamente la certificazione STANAG NATO in corso di validità, senza contemplare altre attestazioni, sicché il titolo dichiarato dal ricorrente non era suscettibile di valutazione.
Quanto all’indicazione contenuta nel format di domanda, che menzionava anche l’attestazione da parte di un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione secondo il livello CEFR, il Tribunale ha chiarito che il modello di domanda non può qualificarsi come parte integrante della lex specialis per il solo fatto di essere reso disponibile online. Esso svolge una funzione di mero ausilio nella compilazione, richiamando precedenti conformi, e non può prevalere, in chiave derogatoria, sulla chiara previsione del bando che circoscrive la certificazione rilevante alla sola STANAG NATO.
Esclusa anche la configurabilità di un legittimo affidamento del candidato sulla presunta validità dell’attestazione AELS: il tenore inequivoco del bando e l’assenza di ambiguità nella lex specialis rendevano comunque esigibile la conoscenza delle regole concorsuali. Il Collegio ha, infine, escluso la sostanziale equipollenza tra le certificazioni, valorizzando la particolare natura e la precipua finalità della certificazione STANAG NATO nel contesto dell’impiego militare. La Commissione, non attribuendo alcun punteggio per l’attestazione prodotta, ha pertanto dato corretta attuazione alle disposizioni del bando e dell’Allegato B, applicate uniformemente a tutti i partecipanti a garanzia della par condicio. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
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