Uso improprio della CILA senza limiti temporali per i poteri repressivi del Comune (TAR Lombardia n. 2929 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di un titolo edilizio inidoneo, quale la CILA, per interventi che richiedono la SCIA o il permesso di costruire, rende l’intervento abusivo e legittima l’Amministrazione all’esercizio dei poteri repressivi e di vigilanza di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, senza limiti temporali, non soggiacendo tali poteri ai termini dell’autotutela di cui all’art. 19, comma 6-ter, e all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il cambio di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome e non omogenee, quale il passaggio da ufficio a struttura ricettiva, costituisce mutamento urbanisticamente rilevante e implica l’incremento del carico urbanistico. L’ordine di ripristino è atto vincolato e non richiede la specifica motivazione delle ragioni di interesse pubblico né la comparazione con gli interessi privati, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di un’unità immobiliare adibita a ufficio, presentava una CILA per interventi di manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d’uso a struttura alberghiera, seguita da una CILA in variante e dalla comunicazione di fine lavori. Il Comune avviava il procedimento di declaratoria di inammissibilità, ritenendo la qualifica di manutenzione straordinaria non corretta e attribuendo all’intervento la natura di risanamento conservativo, con conseguente necessità della SCIA. All’esito del procedimento, il Comune dichiarava l’inammissibilità della CILA e ordinava il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il cambio di destinazione d’uso da direzionale a turistico-ricettiva, ai sensi dell’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, non rientra nella manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b, del medesimo decreto, poiché determina un mutamento urbanisticamente rilevante con incremento del carico urbanistico.
La definizione delle categorie di interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio, vincolante per la legislazione regionale: ne deriva che l’uso della CILA per interventi che richiedono la SCIA configura un impiego del titolo radicalmente difforme dal suo paradigma legislativo. In tale evenienza, anche a distanza di tempo dalla trasmissione, l’Amministrazione conserva i poteri di vigilanza e sanzionatori, che non soggiacciono ai termini dell’autotutela decadenziale. L’esercizio di tali poteri non richiede inoltre la dimostrazione di uno specifico interesse pubblico, trattandosi di attività vincolata e dovuta: il tempo non può legittimare in via di fatto una situazione di illecito permanente.
Quanto alle garanzie partecipative, il provvedimento impugnato aveva espressamente confutato le osservazioni della ricorrente, evidenziando le carenze documentali relative ai requisiti di accessibilità e visitabilità di cui al D.M. n. 236/1989 e alla legge regionale n. 6/1989, con conseguente assenza di un oggettivo pregiudizio alle ragioni del privato. Ad abundantiam, l’attività repressiva in materia edilizia non richiede nemmeno la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Le ulteriori censure sulle carenze progettuali risultano assorbite dalla erronea qualificazione dell’intervento, non potendo il privato trarre alcun vantaggio dalla loro eventuale fondatezza.
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Nota della Redazione
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