Improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere per sopravvenuto collocamento in quiescenza (TAR Lombardia n. 3995 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta declaratoria di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., consegue alla cessazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio, quale quella determinata dal collocamento in quiescenza dell’impiegato pubblico che abbia impugnato un provvedimento amministrativo relativo al proprio rapporto di servizio. La dichiarazione di carenza di interesse, proveniente dalla parte ricorrente, assume rilevanza processuale preclusiva dell’esame del merito della domanda, atteso che il venir meno dell’interesse concreto ed attuale alla decisione rende improcedibile il gravame. In tali evenienze, la valutazione delle spese di lite può essere equamente compensata tra le parti, in ragione della natura sopravvenuta della causa di definizione del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, aveva impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno del 22 luglio 2022 che le negava il reimpiego nel ruolo di appartenenza in mansioni compatibili con la propria capacità lavorativa, nonché il transito nelle corrispondenti qualifiche dei Ruoli Tecnici, facultandola esclusivamente al transito in altre Amministrazioni dello Stato. Il ricorso era esteso avverso il parere negativo espresso dalla Commissione Consultiva di cui all’art. 4, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

Con atto depositato in prossimità dell’udienza di trattazione, la ricorrente rappresentava che, medio tempore, era stata collocata in quiescenza con diritto a pensione a decorrere dal 17 settembre 2025, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dalla parte ricorrente alla luce del proprio collocamento in quiescenza, comporta l’impossibilità di esaminare il merito della domanda. Il giudice ha ritenuto che la definizione del giudizio dovesse avvenire attraverso la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse della parte alla decisione.

La pronuncia si fonda sul principio secondo cui l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione, dovendo la parte trarre utilità concreta dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il collocamento in quiescenza ha fatto venire meno l’utilità che la ricorrente avrebbe potuto conseguire dall’accoglimento del ricorso, atteso che la cessazione del rapporto di impiego rende priva di oggetto la domanda volta ad ottenere il reimpiego in determinate qualifiche.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra le parti, ritenendo equo tale regolamento in considerazione della natura sopravvenuta e non prevedibile della causa di definizione del giudizio.

La sentenza esprime pertanto il principio per cui la sopravvenuta quiescenza del pubblico dipendente che ha impugnato un provvedimento concernente il proprio rapporto di impiego determina il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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