Rinnovo del permesso di soggiorno, il ritardo ultra-triennale giustifica il diniego (TAR Piemonte n. 1172 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il suo superamento non costituisce di per sé ragione ostativa all’esame nel merito della richiesta. Tale principio non legittima però l’interessato a scegliere liberamente i tempi della presentazione, n� a permanere in una situazione di irregolarità. Ne consegue che un ritardo di entità rilevante, non accompagnato da giustificazioni documentate, interrompe la continuità tra il titolo scaduto e l’istanza di rinnovo e rende legittimo il diniego. Grava sull’istante l’onere di provare le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la presentazione tempestiva.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero extracomunitario, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Alla scadenza del titolo non aveva presentato istanza di rinnovo nei termini, ma solo in un momento successivo, a distanza di oltre tre anni. La Questura di Torino ha quindi rigettato l’istanza, rilevando la presentazione ben oltre i termini previsti dalla normativa e l’assenza di osservazioni dell’interessato sul ritardo.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, chiedendone l’annullamento previa sospensione. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 386/2025. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Con unico motivo il ricorrente ha censurato il provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il termine in questione ha natura ordinatoria. Il Collegio ha ritenuto il motivo infondato, pur condividendo l’impostazione di fondo.

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento del Cons. Stato, sent. n. 7156/2022, per cui il superamento del termine non può costituire di per sé motivo ostativo all’esame del merito della richiesta. Ha tuttavia precisato che tale principio non consente di demandare alla totale discrezionalità dell’interessato la scelta dei tempi di presentazione dell’istanza, come chiarito dal Cons. Stato, sent. n. 4492/2011.

La decisione si fonda sull’ampio richiamo di Cons. Stato, sent. n. 6026/2017, che ha ricostruito il sistema dei termini in funzione di interessi ulteriori: evitare l’elusione delle regole che presiedono al rinnovo e alle modalità di immigrazione secondo i flussi prefissati. Da ciò deriva l’onere, per l’interessato, di provare le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la presentazione tempestiva, in raccordo con l’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. La giurisprudenza favorevole al rinnovo, ha osservato il Collegio, riguarda fattispecie con ritardi di modesta entità, sorretti da specifici elementi giustificativi.

Nel caso concreto, l’istanza è stata presentata oltre tre anni dopo la scadenza del titolo. Il Collegio ha qualificato tale ritardo come superiore persino alla durata massima prevista per un permesso di soggiorno per lavoro subordinato dall’art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998. In assenza di documentate giustificazioni, fornite né in sede procedimentale né in giudizio, è venuta meno la continuità tra il titolo posseduto e la richiesta di rinnovo. Il diniego è stato pertanto ritenuto legittimo.

Quanto ai profili di convivenza con la sorella cittadina italiana e alla presenza di figli, il Tribunale ha chiarito che tali circostanze, dedotte in modo generico e non documentate, dovranno essere valutate dall’Amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 19 d.lgs. n. 286/1998 e ai fini dell’eventuale rilascio di un titolo ad altro titolo, ma non assumono rilievo sulla ricevibilità della richiesta di rinnovo per motivi di lavoro. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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