Silenzio assenso edilizio escluso se l’istanza è incompleta (C.G.A.R.S. n. 473 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, il termine per la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 decorre dal momento in cui l’istanza risulta completa della documentazione prescritta. Se l’istante e il progettista hanno espressamente riservato di integrare la documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione sismica, il termine non può ritenersi iniziato, né il Comune è obbligato a provvedere prima di tale trasmissione. Il provvedimento finale negativo che respinge le osservazioni procedimentali con una formula di mero stile viola l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’art. 3 della medesima legge: deve darsi ragione, in modo comprensibile, delle ragioni del mancato accoglimento.

Il Fatto

L’appellante aveva chiesto al Comune di Palermo il permesso di costruire per un edificio a sei elevazioni fuori terra, in aderenza a una costruzione contigua preesistente e con estensione verticale oltre l’altezza di quest’ultima. Il Comune aveva comunicato un preavviso di diniego, rilevando che le norme tecniche di attuazione del P.R.G. consentirebbero la costruzione in aderenza solo fino all’altezza dell’edificio preesistente, oltre la quale sarebbe necessario un arretramento di cinque metri. L’istante aveva depositato osservazioni, ma il successivo provvedimento di diniego le aveva liquidate come “non idonee”.

Il ricorrente aveva chiesto in primo grado l’annullamento del diniego e l’accertamento della formazione tacita del titolo abilitativo. Il TAR Sicilia, Sez. III, ha respinto il ricorso con sentenza n. 1614 del 14 maggio 2024, ritenendo la comunicazione dei motivi ostativi idonea a interrompere il procedimento. L’appellante ha impugnato la sentenza, riproponendo le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente il motivo relativo al silenzio assenso, per il suo carattere assorbente. L’appellante sostiene che il diniego, adottato il 3 luglio 2020, sarebbe tardivo, essendo già decorso il termine di quaranta giorni dalla presentazione delle osservazioni sul preavviso di diniego. Il giudice di primo grado aveva giustificato il rigetto ritenendo che la comunicazione ex art. 10-bis avesse effetto interruttivo del procedimento.

La Corte rileva che la questione non si risolve sul piano della sola decorrenza dei termini. Dall’istanza depositata emerge che l’appellante e il tecnico asseverante avevano formulato espressa riserva di presentare in fase istruttoria la documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione sismica, richiesta perché il progetto prevede opere strutturali soggette a tale autorizzazione. Dirimente è dunque il fatto che la stessa parte istante abbia dichiarato la propria domanda incompleta.

Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il titolo abilitativo può perfezionarsi anche su domanda non conforme a legge, ove sussistano i requisiti di formazione del silenzio. Tuttavia, nella specie i termini non possono decorrere prima della trasmissione della documentazione oggetto di riserva, che non risulta provata agli atti. Ne consegue il rigetto del motivo sull’avvenuta formazione tacita del titolo e della connessa domanda di accertamento dell’obbligo di rilascio in forma espressa.

È invece fondato il terzo motivo, relativo alla motivazione del diniego. Il provvedimento impugnato si limita ad affermare che la memoria scritta dell’istante è stata “ritenuta non idonea”, mediante una formula di mero stile. Pur non dovendo l’Amministrazione confutare punto per punto le osservazioni, l’art. 10-bis esige che del mancato accoglimento sia data ragione in modo comprensibile per l’istante. La Corte richiama la propria sentenza n. 388 del 2025 e la giurisprudenza amministrativa ivi citata, che sanziona l’apodittica reiezione delle osservazioni.

Nella specie restano inoltre da esplicitare le ragioni per cui l’edificazione sul confine si atteggerebbe diversamente a seconda che si svolga al suolo o prosegua oltre l’altezza dell’edificio confinante. Ne segue l’annullamento del provvedimento, con obbligo per il Comune di rivalutare e riscontrare le osservazioni procedimentali. L’accoglimento assorbe il primo e il quarto motivo. Il Comune è condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 6000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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