Flessione di voci valutative senza obbligo di motivazione specifica (TAR Lazio n. 10618 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le schede valutative del personale militare sono strumenti di verifica periodica del rendimento e i giudizi, sia analitici sia complessivi, sono autonomi rispetto a quelli espressi per periodi precedenti. Ne consegue che la flessione di singole voci, anche rispetto a valutazioni apicali pregresse, non è di per sé sintomatica di eccesso di potere per contraddittorietà e non impone un obbligo di motivazione specifica, salvo discordanze tra le autorità valutatrici o sensibili scostamenti complessivi. Sul militare non grava un diritto alla conservazione dei livelli di classifica già conseguiti. I giudizi dei superiori gerarchici, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo per palese arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare ha impugnato la scheda valutativa relativa al periodo dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022, dolendosi dell’abbassamento di due voci interne — “Gestione del Personale” e “Predisposizione al Comando” — rispetto alle valutazioni apicali conseguite per il medesimo incarico negli anni precedenti. Il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento, oltre alla violazione dell’art. 97 della Costituzione. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui non esiste un diritto acquisito a una valutazione costante nel tempo: il rendimento è suscettibile di mutare per molteplici fattori oggettivi e soggettivi, quali le condizioni personali, la sede di servizio e il tipo di incarico. La cadenza annuale delle valutazioni e l’autonomia dei relativi giudizi escludono che il contrasto tra una valutazione favorevole e una successiva meno lusinghiera possa di per sé integrare il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà. L’eventuale contrazione dei giudizi costituisce evenienza fisiologica, funzionale al monitoraggio continuo della qualità del servizio, nel rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.
La sentenza ha quindi precisato che i giudizi espressi nelle schede valutative non esigono una motivazione ulteriore rispetto all’analitica compilazione del documento, non essendo necessario menzionare specifici fatti o circostanze, soprattutto in assenza di attribuzione di valori estremi. Una motivazione più penetrante si impone solo in presenza di discordanze tra le autorità valutatrici o di sensibile scostamento rispetto alle valutazioni precedenti. Nel caso di specie, la qualifica complessiva era rimasta “eccellente”, nonostante la lieve flessione di due voci.
Il Collegio ha valorizzato le relazioni esplicative depositate dall’Amministrazione, dalle quali erano emerse criticità nella gestione del personale da parte del ricorrente, dovute all’eccessivo controllo e alla difficoltà di favorire l’iniziativa dei collaboratori, con insorgenza di tensioni nel Servizio diretto. Tali elementi, non specificamente contestati, giustificavano la riduzione, peraltro minima, dei giudizi sulle due voci interne. La Corte ha infine escluso ogni rilievo alla valutazione favorevole successivamente conseguita dal militare, trattandosi di giudizio riferito a un incarico nuovo e diverso.
L’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’Amministrazione nella valutazione delle capacità e attitudini del militare sottrae tali giudizi al sindacato di legittimità, salvo che ricorrano profili di palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie non ravvisabili. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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