Sanzione per CILA irregolare e natura vincolata del potere sanzionatorio edilizio (TAR Calabria n. 551 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6 bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 è applicabile non solo in caso di CILA del tutto mancante, ma anche in presenza di comunicazione incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, purché si tratti di interventi eseguibili con semplice comunicazione. Il potere sanzionatorio così esercitato ha natura vincolata: non residua alcun margine discrezionale né nella scelta di irrogare la sanzione né nella quantificazione del suo importo. Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio è doveroso e le violazioni di carattere meramente procedimentale non assumono rilievo, ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/1990. Il contraddittorio non è richiesto nella fase di accertamento: il sopralluogo ha carattere meramente ricognitivo e non presuppone l’instaurazione del contraddittorio.
Il Fatto
A seguito di un sopralluogo eseguito dalla Polizia Locale e da un tecnico comunale, il Comune contestava al titolare di un’impresa di somministrazione di alimenti e bevande la realizzazione di una pedana esterna in difformità dalla concessione e dalla CILA presentata. Venivano adottati due distinti provvedimenti sanzionatori: il secondo, relativo alla violazione del codice della strada, era impugnato davanti al Giudice di Pace; il primo contestava la maggiore occupazione del suolo pubblico, il superamento dell’altezza massima indicata nella relazione tecnica e l’installazione difforme dalle prescrizioni comunali.
Avverso quest’ultimo provvedimento il ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR, affidato a tre motivi: violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, violazione del contraddittorio nel corso del sopralluogo e eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di riunione con altro giudizio, per diversità dell’elemento oggettivo. Nel merito, il primo motivo è infondato: la fonte del potere sanzionatorio è il comma 5 dell’art. 6 bis d.P.R. n. 380/2001, pacificamente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che la sanzione è applicabile non solo in caso di CILA mancante, ma anche di comunicazione incompleta o irregolare, o di lavori eseguiti in difformità ma pur sempre eseguibili con semplice comunicazione.
La sanzione ha natura vincolata: non sussiste margine discrezionale dell’amministrazione né rispetto alla scelta di applicarla né in ordine alla sua quantificazione. Il provvedimento ha dunque carattere doveroso, come in generale per tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, con la conseguenza che le violazioni di carattere meramente procedimentale non assumono rilievo in forza dell’art. 21 octies l. n. 241/1990.
Anche il secondo motivo è infondato. Nello schema dell’art. 6 bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 non è previsto alcun obbligo di contraddittorio nella fase di accertamento dei presupposti della sanzione. La legge sul procedimento non impone all’amministrazione di garantire la partecipazione attiva del privato a tutti gli atti dell’istruttoria, poiché ciò costituirebbe un eccessivo aggravio procedimentale. Il sopralluogo è un atto istruttorio di carattere meramente ricognitivo, volto ad accertare lo stato dei luoghi mediante osservazione, descrizione e misurazione, e non presuppone l’instaurazione del contraddittorio.
Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva che la contestazione relativa al superamento dell’altezza massima dichiarata nella relazione tecnica non è stata specificamente contestata nel ricorso, e che la consulenza di parte, lungi dal provare il rispetto del limite, ammette implicitamente il superamento. Non è pertanto ammissibile la richiesta di verificazione o CTU, mancando un principio di prova favorevole al ricorrente.
Poiché una delle autonome motivazioni del provvedimento regge alle censure ed è di per sé idonea a sorreggerlo, le restanti doglianze sono inammissibili per difetto di interesse, secondo il consolidato orientamento per cui l’annullamento di un atto plurimotivato richiede la censura di tutte le autonome ragioni che lo sostengono. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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