Rinuncia al ricorso notificata tardivamente e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 1567 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso produce i suoi effetti solo se notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. La sua notifica tardiva non vincola il giudice alla declaratoria di estinzione. Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. In tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione in rito giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali equivalenti, ha impugnato il comunicato-circolare con cui l’AIFA ha dato applicazione alla maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti prevista dall’art. 1, comma 324, legge n. 207/2024, unitamente ad alcune determinazioni dell’Agenzia e al parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute. La ricorrente ha dedotto la illegittima riduzione dello 0,65% della propria quota di spettanza.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso con atto notificato il 7 gennaio 2026 e depositato il successivo 9 gennaio. La causa è stata trattenuta per la decisione e la questione giunge al giudice amministrativo nella sola dimensione processuale della sorte del ricorso a fronte di una rinuncia non notificata nel termine di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio per cui, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Il riferimento è alla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 5832 del 2007, Cons. Stato n. 2695 del 2011, Cons. Stato n. 6257 del 2008).
Il Collegio rileva tuttavia che, nella specie, non è stato osservato il termine di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., che impone la notifica della rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. La rinuncia è stata notificata il 7 gennaio 2026 e depositata il 9 gennaio, dunque oltre il termine previsto.
La tardività della notifica non preclude al giudice di apprezzare la sopravvenuta carenza di interesse. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente infatti di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Su questa base il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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