Soglia di sbarramento regionale calcolata sui soli voti di lista (TAR Calabria n. 282 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle elezioni regionali della Calabria la soglia di sbarramento del 4 per cento prevista dall’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 va determinata assumendo a parametro i soli voti validi di lista e non anche le preferenze espresse in favore dei soli candidati alla Presidenza della Regione. Il quoziente elettorale circoscrizionale, cui la soglia è funzionalmente collegata, è infatti determinato dall’art. 15, comma 3, lett. a) e b), L. n. 108/1968 mediante la cifra elettorale delle sole liste circoscrizionali. La locuzione “voti validi” non è quindi interpretabile in senso atomistico, ma va letta nel combinato disposto delle due norme. Il voto al solo candidato Presidente, pur espressivo di una scelta politica, non incide sulla composizione del Consiglio regionale, sicché non rileva ai fini della soglia.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al Consiglio regionale della Calabria in una lista circoscrizionale della coalizione di minoranza, impugna l’esito delle elezioni tenutesi il 5 e 6 ottobre 2025 e i verbali di proclamazione degli eletti. Deducente sostiene che la lista avversaria, attestata al 4,05 per cento in base ai soli voti di lista, non avrebbe superato la soglia di sbarramento del 4 per cento ove si fossero computati anche i voti dei soli candidati alla Presidenza, essendo scesa al 3,87 per cento.
Chiede pertanto l’esclusione della lista dal riparto dei seggi, la rideterminazione del quoziente elettorale circoscrizionale e la propria conseguente elezione. In via subordinata prospetta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 per violazione degli artt. 1, comma 2, 3 e 48 Cost. Resiste la Regione e si costituiscono i controinteressati, eccependo l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza e la mancata impugnazione degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge le eccezioni processuali. L’art. 130, comma 1, cod. proc. amm. impone di impugnare tutti gli atti del procedimento elettorale unitamente all’atto di proclamazione degli eletti, che è il provvedimento finale con portata lesiva. Quanto ai decreti e ai capitolati di approvazione dei modelli, essi assolvono a profili meramente materiali e organizzativi, privi di valenza di provvedimenti presupposti.
Sul merito, il Tribunale ricostruisce la cornice normativa richiamando l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 e l’art. 15, comma 3, L. n. 108/1968. La norma statale individua la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale e, per il riparto, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo il quoziente elettorale circoscrizionale. Nessun riferimento è rinvenibile alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente.
Su tale presupposto letterale, la locuzione “voti validi” della legge regionale va riferita alle sole liste circoscrizionali. Il Collegio sottolinea che, ove il legislatore regionale abbia inteso attribuire ulteriore efficacia alla preferenza dell’elettore, lo ha previsto espressamente, come nell’art. 2, comma 2, L.R. n. 1/2005, che estende i consensi delle liste al candidato Presidente collegato. I voti al solo Presidente, involgendo la governabilità della Regione, non hanno riflessi sulla composizione del Consiglio, tanto che la stessa norma fissa la distinta soglia dell’8 per cento per i candidati Presidenti.
La tesi del ricorrente è respinta anche sotto il profilo sistematico: il voto al solo Presidente resta una scelta politica, ma il legislatore calabrese non ha introdotto deroghe al criterio cristallizzato dal legislatore nazionale. Il richiamo alla giurisprudenza pugliese e umbra è giudicato non pertinente, poiché quelle discipline regionali contengono espresse previsioni di segno diverso. Parimenti inconferente è il riferimento all’art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267/2000, in materia di elezioni comunali.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, il Tribunale la ritiene manifestamente infondata. La disciplina elettorale regionale è espressione della competenza concorrente di cui all’art. 122, comma 1, Cost. e la previsione di soglie di sbarramento costituisce tipica manifestazione della discrezionalità legislativa, secondo il principio affermato dalla Corte cost. n. 193 del 2015. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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