Clausola escludente antieuropea: necessaria la tempestiva impugnazione del bando (Cons. Stato n. 06684 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di un bando che prescrive, a pena di esclusione, uno specifico titolo accademico deve essere tempestivamente impugnata dall’interessato che ne contesti la compatibilità con il diritto dell’Unione. Il giudice amministrativo non può limitarsi a disapplicarla, anche quando la censura prospetti un contrasto con disposizioni europee. La mancata impugnazione rende inammissibili le doglianze contro il successivo provvedimento di esclusione, quando esse investono in realtà il requisito fissato dall’avviso. Il rinvio pregiudiziale non è dovuto se l’inoppugnabilità della clausola priva la questione europea di rilevanza ai fini della decisione.
Il Fatto
La controversia riguarda una selezione per la formazione dell’elenco regionale degli esperti in criminologia, ai sensi dell’art. 80 della legge n. 354/1975 e dell’art. 132 del D.P.R. n. 230/2000. L’avviso richiedeva una laurea magistrale o del vecchio ordinamento in scienze criminologiche oppure, con altra laurea, un diploma di specializzazione conseguito presso le scuole individuate dall’autorità competente o un master universitario di secondo livello. La ricorrente aveva invece prodotto un diploma rilasciato da un istituto operante in Belgio, privo, secondo l’Amministrazione, di valore accademico formale.
Dopo l’iniziale inserimento nell’elenco, l’Amministrazione ha annullato d’ufficio l’approvazione nella parte relativa alla candidata e ne ha disposto l’esclusione. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il titolo utilizzabile sul piano professionale, curriculare e culturale, ma non equivalente a uno dei titoli accademici richiesti dall’avviso. Con l’appello, l’interessata ha invocato l’equivalenza sostanziale delle competenze e la disapplicazione della clausola per contrasto con il diritto dell’Unione; in subordine, ha chiesto il rinvio pregiudiziale. Il Ministero ha riproposto l’eccezione di inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione del bando.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione preliminare. La controversia non può essere risolta attraverso la sola contestazione dell’atto di autotutela, perché le censure mirano a neutralizzare il requisito direttamente stabilito dall’art. 3 dell’avviso. La clausola aveva portata escludente per chi non possedeva un titolo accademico riconosciuto. L’interessata, consapevole della natura non accademica del diploma, aveva quindi interesse a impugnarla tempestivamente.
Il Collegio richiama l’orientamento prevalente contrario alla disapplicazione del bando antieuropeo. Anche se una clausola applica una disciplina nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione, il giudice non può rimuoverne gli effetti in assenza di una specifica e tempestiva impugnazione. Il provvedimento generale continua pertanto a regolare la procedura e rende legittima l’esclusione fondata sulla mancanza del titolo prescritto. La sentenza menziona, a sostegno, Cons. Stato, Sez. V, n. 321/2024.
La richiesta di rinvio pregiudiziale è respinta per difetto di rilevanza. Una volta divenuta inoppugnabile la clausola, l’interpretazione del diritto europeo non può incidere sull’esito della lite. Il giudice nazionale di ultima istanza non è obbligato a investire la Corte di giustizia quando la questione non è utile alla decisione. Sul punto il provvedimento richiama Cass. civ., Sez. II, n. 1058/2026 e l’orientamento europeo formatosi dalla sentenza n. 283/82.
L’accoglimento dell’eccezione assorbe le ulteriori doglianze sul termine per l’esercizio dell’autotutela e sulla tutela dell’affidamento. Il giudice dichiara quindi inammissibile il ricorso di primo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, e compensa integralmente le spese, considerate la complessiva vicenda e la natura della pretesa. Restano estranee al decisum le questioni sostanziali sulla validità professionale del diploma: l’esito processuale dipende dalla stabilità della prescrizione concorsuale non contestata nei termini.
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