Non è irragionevole escludere i badge Syllabus dalle progressioni tra aree (TAR Lazio n. 9943 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale tra aree del personale pubblico, disciplinate dall’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei titoli valutabili e dei criteri di attribuzione del punteggio, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Le FAQ, quando pubblicate tempestivamente e senza introdurre requisiti nuovi o più restrittivi rispetto al bando, possono costituire un chiarimento applicativo dei criteri già desumibili dalla lex specialis, utile a orientare consapevolmente le scelte di partecipazione dei candidati. La clausola del bando che richiede “competenze informatiche certificate” non impone l’automatica valutabilità di qualsiasi attestato, ma legittima l’Amministrazione a selezionare, in sede di controllo, i titoli aventi valore di certificazione in senso tecnico, come quelli rilasciati da enti accreditati e riconosciuti dal M.I.U.R..

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con qualifica di assistente amministrativo, partecipava alla procedura valutativa per titoli per la progressione dall’area Assistenti all’area Funzionari, indetta con DD. 3 luglio 2024, n. 124, per 262 posti nel settore amministrativo. Alla domanda dichiarava il possesso di due certificazioni informatiche: la ECDL e il corso “Syllabus Competenze Digitali per la PA, livello Avanzato”. Il sistema attribuiva automaticamente il punteggio provvisorio di 62 punti, ma all’esito dei controlli l’Amministrazione decurtava 1 punto, escludendo la certificazione Syllabus, con conseguente collocazione della ricorrente oltre la soglia utile. Avverso tale determinazione e gli atti successivi insorgeva il ricorso, con domanda di annullamento e risarcimento danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricondotto le procedure di progressione verticale all’art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, qualificandole come selettive di natura comparativa, nelle quali l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità nella individuazione dei titoli valutabili, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.

La formula del bando che attribuisce punteggio per ogni “competenza informatica certificata” non impone l’automatica rilevanza di qualsiasi attestato, ma richiede una verifica dei titoli secondo criteri di ragionevolezza. L’aggettivo “certificate” evoca il riconoscimento da parte di enti accreditati e abilitati al rilascio di certificazioni con valore ufficiale. La scelta di limitare la valutazione alle certificazioni riconosciute dal M.I.U.R. risponde all’esigenza di selezionare titoli realmente differenzianti, conseguiti all’esito di percorsi strutturati e standardizzati.

Quanto ai badge Syllabus, il Collegio ha rilevato che le FAQ pubblicate sulla piattaforma chiarivano che la validità era rimessa alla discrezionalità di ciascuna amministrazione. Inoltre, la circolare n. 38006 del 12 luglio 2024, recante le “28 FAQ – Passaggi d’area”, pubblicata tre settimane prima della scadenza del termine, precisava espressamente che erano valutabili solo i certificati riconosciuti dal M.I.U.R. Tale atto non ha introdotto un nuovo requisito, ma ha esplicitato il significato operativo di una clausola già presente nel bando, esternando in via anticipata i criteri applicativi in coerenza con i doveri di trasparenza.

La decurtazione del punteggio non lede alcun affidamento legittimo, poiché l’attribuzione automatica del sistema informatico aveva carattere meramente provvisorio e le FAQ avevano già reso conoscibile il criterio. La circolare del 24 ottobre 2024 ha natura meramente ricognitiva, non innovativa, e non viola il principio di irretroattività degli atti amministrativi.

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, che raccomanda la valorizzazione dei percorsi Syllabus, esprime un indirizzo generale e programmatico, non vincolante, che lascia impregiudicata la discrezionalità delle singole amministrazioni. Il ricorso è pertanto rigettato nel merito, con assorbente reiezione della domanda risarcitoria per carenza del requisito dell’antigiuridicità del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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