Accesso alla nota regionale sugli arretrati dei medici ambulatoriali (TAR Calabria n. 135 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990, sussiste quando la documentazione richiesta sia concretamente correlata a una situazione giuridicamente tutelata e ne costituisca lo strumento di tutela. Il nesso di strumentalità tra l’ostensione e il diritto di difesa ricorre anche quando l’istante agisca in proprio e nella qualità di rappresentante di un’organizzazione sindacale, per verificare l’operato delle aziende sanitarie e valutare iniziative giudiziarie per l’esecuzione degli accordi collettivi. La mancata risposta all’istanza di accesso determina il perfezionamento del silenzio rigetto, impugnabile davanti al giudice amministrativo. Accertato il diritto, il giudice ordina all’amministrazione di consentire l’accesso entro un termine assegnato.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della segreteria regionale di un’organizzazione sindacale degli specialisti ambulatoriali, ha riferito che le aziende sanitarie provinciali non avevano provveduto né al pagamento degli arretrati, per il biennio 2019-2020, né all’adeguamento dei compensi previsti dall’accordo collettivo nazionale in vigore dal 4 aprile 2024.
Avendo avuto notizia dell’esistenza di una nota regionale con cui la Regione avrebbe invitato le aziende a procedere ai pagamenti, il ricorrente ne ha chiesto l’accesso con istanza del 29 gennaio 2025. Non essendo intervenuto alcun riscontro, si è perfezionato il silenzio rigetto in data 28 febbraio 2025. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego tacito, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. L’accesso è stato giudicato puntualmente circostanziato e delimitato nell’oggetto, essendo riferito alla sola nota regionale prot. n. 411190/2024 del Dipartimento Salute e Welfare.
Il ricorrente ha prospettato l’esigenza di valutare iniziative legali proprie e degli iscritti al sindacato in caso di perdurante inadempimento degli accordi collettivi. L’omessa ostensione della nota, secondo il Collegio, preclude la piena cognizione delle direttive regionali impartite alle aziende sanitarie, impedendo di verificare modalità e tempistiche dei pagamenti.
È stato così ravvisato il nesso di strumentalità dell’accesso rispetto al diritto di difesa, poiché la conoscenza delle direttive consente di valutare l’operato delle aziende, anche in vista di una successiva azione in giudizio per l’esecuzione degli accordi collettivi.
In applicazione dell’art. 22 della legge n. 241/1990, il Collegio ha accertato in capo al ricorrente un interesse concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e strumentale alla documentazione richiesta, in quanto correlata alla corretta esecuzione degli accordi collettivi.
Il ricorso è stato pertanto accolto e alla Regione è stato ordinato di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico della parte soccombente secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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