Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in caso di silenzio-inadempimento (TAR Puglia n. 851 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di silenzio-inadempimento dell’amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, ancorché di rigetto, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le condizioni dell’azione devono permanere dal momento della proposizione dell’impugnativa fino alla decisione della controversia, poiché la prosecuzione del giudizio deve recare un’utilità concreta alla parte ricorrente. In caso di adozione tardiva del provvedimento, intervenuta solo dopo il deposito del ricorso, le spese seguono la soccombenza virtuale e gravano sull’amministrazione, salvo che la parte ricorrente abbia espressamente consentito alla compensazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Torremaggiore su una propria istanza del 29.11.2024, volta al rilascio di autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari sul suolo comunale. L’istante chiedeva l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente e la declaratoria del proprio diritto al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

In corso di causa, il Comune emanava il provvedimento conclusivo del procedimento, di natura negativa. La società ricorrente, con memoria del 13.6.2026, dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, mentre l’amministrazione resistente eccepiva l’originario difetto di interesse e si opponeva alla condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dato atto del sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l’adozione del provvedimento conclusivo, ancorché di rigetto, aveva privato la controversia di qualsivoglia utilità per la parte ricorrente. Il collegio ha richiamato il principio per cui l’interesse a ricorrere non deve sussistere solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, dovendo le condizioni dell’azione permanere fino al passaggio in decisione della controversia.

Quanto alle spese, il collegio ne ha disposto la condanna a carico del Comune resistente, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Ha valorizzato la circostanza che l’amministrazione aveva adottato il provvedimento conclusivo solo dopo il deposito del ricorso, con notevole ritardo rispetto ai termini di legge. Il Tribunale ha infine disatteso i precedenti giurisprudenziali invocati dal Comune, osservando che in quei giudizi la parte ricorrente aveva prestato il proprio consenso alla compensazione delle spese, circostanza non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui la società aveva insistito per la condanna con fondate argomentazioni.

In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *