Obbligo del Ministero di provvedere sull’istanza di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero anche con misure compensative (TAR Lazio n. 10548 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell’Unione Europea, il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 per l’adozione del provvedimento da parte dell’autorità competente ha natura perentoria e la sua scadenza, senza che sia intervenuta alcuna determinazione, integra gli estremi del silenzio-inadempimento. L’autorità nazionale è tenuta a esaminare l’istanza considerando l’intero compendio di conoscenze, competenze e capacità acquisite dall’interessato, verificando che la durata, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli richiesti dalla normativa interna, e deve valutare l’equipollenza del titolo, disponendo, se del caso, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il giudice amministrativo, all’esito dell’accertamento dell’inerzia, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nomina fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento in data 14.7.2025. L’Amministrazione, pur essendo competente a decidere, non adottava alcun provvedimento nei termini previsti dalla legge. Il ricorrente proponeva quindi ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere espressamente, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento appartiene al Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del Ministero dell’Istruzione a seguito della ridenominazione operata dall’art. 6 del d.l. n. 173/2022. Ha quindi verificato la vigenza e l’applicabilità del termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, stabilito dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, di recepimento della direttiva 2013/55/UE.
Rilevato che tale termine era decorso alla data di proposizione del ricorso, il Tribunale ha affermato la sussistenza del silenzio-inadempimento e ha fatto applicazione dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, ritenuti estensibili ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro. Tali principi impongono all’autorità di valutare l’istanza tenendo conto dell’intero compendio di competenze e capacità acquisite dal richiedente, senza limitarsi a un confronto formale tra i percorsi formativi.
La pronuncia richiama altresì i consolidati orientamenti della Corte di Giustizia UE, secondo cui l’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma conseguito all’estero soddisfino, anche solo parzialmente, i requisiti richiesti nello Stato di destinazione e, in caso di differenze sostanziali, può imporre misure compensative proporzionate. In questa prospettiva, l’amministrazione è chiamata a esaminare la documentazione specificamente riferita alla posizione del ricorrente, al percorso di studi svolto e ai titoli acquisiti in Spagna, al fine di verificarne la coerenza con i requisiti della direttiva 2005/36/UE.
Quanto al termine per provvedere, il Collegio ha ritenuto di commisurarlo a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, considerando il notorio e rilevantissimo numero di istanze della specie pendenti presso l’Amministrazione. Ha contestualmente disposto la nomina del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, assegnando a quest’ultimo un termine di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura indicata nel dispositivo.
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Nota della Redazione
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