Obbligo del Comune di provvedere su denuncia di abuso edilizio del vicino (TAR Lazio n. 150 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario o il titolare di concessione demaniale che si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui ricade il manufatto abusivo ha titolo a pretendere dal Comune l’attivazione dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia di cui agli artt. 27, 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001. In presenza di una denuncia circostanziata e documentata, l’ente locale è titolare di un obbligo di provvedere, non di un mero potere discrezionale di attivazione. Il silenzio serbato sull’istanza è illegittimo e legittima il ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., con condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi esplicitamente e motivatamente, eventualmente in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, anche in caso di esito negativo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime in un comprensorio balneare, ha diffidato il Comune a esercitare i poteri di verifica e vigilanza edilizia su interventi realizzati da alcuni controinteressati su terreni limitrofi, in assunta assenza di titoli edilizi e di autorizzazioni paesaggistica e sismica, e su porzioni di demanio civico. Alcuni degli interventi contestati risultavano già posti a base di un decreto di citazione a giudizio a carico dei medesimi controinteressati.
Non avendo ricevuto alcun riscontro all’istanza del 3 giugno 2025, il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio e la condanna dell’ente a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui il ricorso avverso il silenzio è esperibile solo in presenza di un obbligo di provvedere nascente da specifiche previsioni di legge, dai principi generali o dalla peculiarità del caso. L’illegittimità del silenzio presuppone che l’Amministrazione sia vincolata a pronunciarsi in corrispondenza di una situazione soggettiva protetta.
Su questa base il Tribunale richiama l’orientamento consolidato in materia edilizia: sussiste l’obbligo di provvedere sull’istanza di accertamento e repressione di abusi formulata dal proprietario o da chi si trovi in stabile collegamento con la zona del manufatto abusivo. A tali soggetti va riconosciuta una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati dell’illecito non represso nell’area limitrofa.
Nel caso concreto il Collegio ravvisa l’obbligo del Comune di pronunciarsi su tre elementi: la vicinitas, essendo le concessioni balneari del ricorrente prossime ai terreni interessati e parte del medesimo comprensorio; i profili di concreto pregiudizio per la contiguità fisica e funzionale tra aree e stabilimenti; il contenuto circostanziato e documentato della denuncia, idonea ad attivare gli specifici poteri di indagine e valutazione dell’ente.
L’obbligo è ulteriormente qualificato dal tenore dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, normativa di principio in materia edilizia, e corroborato dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, che impone un riscontro anche in forma semplificata persino in caso di manifesta irricevibilità o infondatezza della domanda. Il ricorso è inoltre tempestivo, poiché l’azione può essere proposta finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e condanna il Comune a provvedere esplicitamente e motivatamente, previo espletamento delle dovute verifiche di vigilanza edilizia, assegnando un termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza e nominando sin d’ora, in caso di inerzia, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Latina, con ulteriori 60 giorni per l’adempimento sostitutivo.
Nota della Redazione
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