Notifica al domicilio reale dell’Amministrazione quale condizione dell’azione di ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 330 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza promossi nei confronti di un’Amministrazione pubblica, la notificazione del titolo esecutivo al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, costituisce una vera e propria condizione dell’azione, la cui mancanza determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La sentenza da ottemperare, ancorché priva di formula esecutiva, deve essere notificata al domicilio reale dell’Amministrazione prima dell’avvio del giudizio, al fine di consentire il pagamento spontaneo nel termine di 120 giorni. Il suddetto adempimento non è surrogabile dalla comunicazione amministrativa della sentenza, né dalla notifica al difensore costituito, né dall’invio di una diffida ad adempiere. Il termine dilatorio di 120 giorni può determinare una mera improcedibilità temporanea solo se la notifica sia stata effettuata prima della proposizione del ricorso e il termine non sia ancora decorso; in caso di notifica del tutto mancata, il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente, quale incorporante della società già creditrice, agiva davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva condannato il Commissario Delegato Ricostruzione Post Sisma 2012 al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi. L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio resistendo al ricorso.
Dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio sollevava d’ufficio la questione relativa alla mancata documentazione della notifica del titolo esecutivo al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, ai sensi dell’art. 14 D.L. n. 669/1996, assegnando alle parti il termine per depositare memorie sulla questione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando come l’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 imponga alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, con il divieto per il creditore di procedere ad esecuzione forzata o a notifica di precetto prima di tale termine.
La sentenza ha poi chiarito che, pur potendosi prescindere dall’apposizione della formula esecutiva sul titolo, in ragione della specificità del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., resta nondimeno imprescindibile la notificazione della sentenza al domicilio reale dell’Amministrazione intimata prima dell’avvio del giudizio. Tale incombente è funzionale a consentire il pagamento spontaneo nel termine legale, evitando l’aggravio di spese derivante dall’attivazione di procedure esecutive.
I giudici hanno escluso che l’adempimento possa ritenersi surrogato da altre formalità, quali la comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria, la notifica effettuata nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura dello Stato, l’emanazione di una delibera di dare esecuzione alla sentenza o l’invio di una diffida ad adempiere. La mancanza di tale condizione dell’azione comporta, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Infine, il Collegio ha respinto la richiesta subordinata di rinvio della causa, osservando che la tesi della temporanea improcedibilità postula una notifica già avvenuta prima della proposizione del ricorso, con termine di 120 giorni non ancora decorso; laddove la notifica sia del tutto mancata, l’azione deve ritenersi inammissibile sin dall’origine. Le spese di lite sono state compensate, con il contributo unificato posto definitivamente a carico della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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