Accesso difensivo agli atti del concessionario della riscossione e silenzio sull’istanza (TAR Lazio n. 152 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un’intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione è titolare di un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale ad accedere agli atti che ne costituiscono il presupposto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990. L’accesso difensivo prevale sulla tutela della riservatezza quando l’istanza sia preordinata alla cura o alla difesa di un interesse giuridico e i documenti richiesti siano “mezzo utile” per quella difesa. Il parametro della necessità di cui all’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 va accertato con giudizio prognostico ex ante, senza valutazioni sull’uso che l’istante intenda fare della documentazione. Il silenzio serbato sull’istanza è illegittimo e va ordinata l’ostensione.

Il Fatto

Il ricorrente ha ricevuto dal concessionario della riscossione un’intimazione di pagamento con cui gli è stato chiesto di corrispondere una somma rilevante, in relazione al mancato pagamento di undici cartelle esattoriali. Con istanza del 19 luglio 2025 ha chiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di prendere visione ed estrarre copia dei documenti riguardanti quell’atto, prospettando sia la propria qualità di soggetto passivo della pretesa, sia l’esigenza di valutare l’esperimento dei rimedi giurisdizionali.

La richiesta è rimasta priva di riscontro. Il ricorrente ha quindi agito ex art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del silenzio-diniego e per l’accertamento del diritto all’accesso, con conseguente ordine all’amministrazione. L’Agenzia, regolarmente notiziata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei presupposti dell’accesso difensivo. Richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 4/2021, rileva che dall’istanza ostensiva emergono la posizione legittimante del ricorrente, le finalità dell’accesso e il collegamento di queste con la documentazione richiesta.

La legittimazione va riconosciuta al soggetto titolare di un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale, come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6603 del 2019. L’interesse è diretto perché ascrivibile alla sfera personale del richiedente, con esclusione di una legittimazione generale; concreto perché finalizzato all’acquisizione di atti suscettibili di produrre effetti giuridici; attuale perché non meramente prospettico; strumentale perché correlato a situazioni soggettive meritevoli di protezione e a documenti idonei a veicolarne le informazioni.

Quanto al bilanciamento con la riservatezza, il Collegio applica il criterio della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, secondo l’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 e l’Adunanza Plenaria n. 19/2020. Tale parametro va accertato con giudizio prognostico ex ante, valutando se i documenti rappresentino “mezzo utile” per la difesa, senza sindacare l’effettiva utilità rispetto al bene della vita né il modo in cui l’istante intenda utilizzarli.

Calando tali coordinate nella fattispecie, il Collegio rileva che gli atti richiesti rientrano nella nozione di documento amministrativo di cui agli artt. 22, comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990 e 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 445/2000, e si trovano nella disponibilità del concessionario che ha notificato l’intimazione. L’istanza ha ad oggetto atti sicuramente ostensibili, direttamente incidenti sulla sfera giuridica dell’istante, la cui conoscenza è strumentale anche all’eventuale difesa in giudizio avverso l’intimazione.

Sussiste dunque l’interesse qualificato richiesto. Il ricorso è fondato: è dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia, con ordine di esitazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e di accesso secondo le modalità ordinarie della consultazione e dell’estrazione di copia. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *