Impianti fotovoltaici a terra non assentibili in aree PAI ad alta pericolosità (TAR Marche n. 238 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra non sono riconducibili alle infrastrutture tecnologiche o viarie di cui all’art. 9, lett. i), delle N.T.A. del P.A.I., né agli impianti tecnologici di cui alla lett. j), poiché questi ultimi sono solo quelli a servizio di edifici già esistenti. La classificazione di un’area come idonea ex lege ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 non implica che l’impianto sia senz’altro autorizzabile, dovendo comunque rispettarsi i piani di settore. Il principio di favor per le fonti rinnovabili non ha natura cogente e non prevale sugli interessi primari alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla tutela del territorio. L’Autorità di Bacino è competente a interpretare, anche con atti di indirizzo, le disposizioni non univoche del PAI.
Il Fatto
Una società attiva nel settore delle energie rinnovabili ha presentato il 27 marzo 2024 un’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per realizzare un impianto fotovoltaico a terra di 931,20 kWp nel territorio di un Comune marchigiano, su area classificata idonea ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, adiacente alla rete autostradale.
Poiché l’area ricade in un ambito di esondazione cartografato dal PAI Marche, la società ha corredato l’istanza con documentazione attestante la compatibilità idraulica, ottenendo anche l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta autostradale condizionato. Il Comune ha richiesto il parere al Settore Genio Civile Marche Sud, che il 14 maggio 2025 ha dichiarato la propria incompetenza. Il Comune ha quindi adottato il preavviso di rigetto e, il 30 giugno 2025, il diniego della PAS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla premessa che la classificazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 riguarda categorie di aree, non singole aree. Il fatto che un fondo sia “idoneo” perché adiacente all’autostrada non esclude l’esistenza di vincoli ulteriori, che impongono il rinvio alle norme e ai piani di settore quando manino specifiche disposizioni.
Il cuore della decisione è l’interpretazione dell’art. 9 delle N.T.A. del PAI. La questione preliminare è se il Genio Civile fosse tenuto a esprimersi: l’art. 17-bis della l. n. 241/1990 opera solo quando è necessaria l’acquisizione di assensi di altre amministrazioni, non quando l’amministrazione procedente è competente su tutti i profili. Il Collegio non risolve positivamente tale aspetto, perché ritiene assorbente l’esclusione degli impianti fotovoltaici dalle opere assentibili.
Il Tribunale riconosce all’Autorità di Bacino la competenza a interpretare con atti di indirizzo le disposizioni non univoche del Piano. La circolare AUBAC n. 10594 del 2024, diretta alle autorità idrauliche regionali, non invade le competenze regionali sull’individuazione delle aree idonee, ma fissa i criteri di esame dei progetti interferenti con i vincoli del PAI. Essa distingue aree a bassa e media pericolosità, dove gli impianti sono realizzabili previa verifica in concreto, da quelle ad alta pericolosità e alta magnitudo, dove non lo sono.
L’argomento decisivo è testuale: la lett. i) parla di “realizzazione” di infrastrutture, la lett. j) di “interventi” per reti e impianti tecnologici, vietando nuove volumetrie e presupponendo impianti a servizio di edifici esistenti. Sarebbe paradossale che per gli interventi meno invasivi sia richiesto il parere vincolante dell’autorità idraulica e non per quelli più invasivi.
Il Collegio richiama poi la vicenda definita dal Cons. Stato n. 7884/2024 e dalla successiva n. 9539/2025, che confermerebbe la compatibilità degli impianti tecnologici solo in aree a bassa e media pericolosità. La circolare interpretativa, infine, non ha valore innovativo e l’orientamento dell’Autorità era già consolidato dal 2009, sicché non si pone un problema di applicabilità ratione temporis. L’operato del Comune non viola alcuna norma. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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