Ottemperanza per il pagamento di somme dovute dal Ministero in esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 17 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione alle obbligazioni nascenti da un giudicato del giudice del lavoro comporta l’ordine di integrale esecuzione del titolo, con fissazione di un termine per l’adempimento e condanna al pagamento delle somme in esso indicate. La nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., può essere riservata all’eventualità di una protrazione dell’inadempienza, qualora il ritardo esecutivo sia ascrivibile a mere carenze organizzative dell’Amministrazione. La soccombenza determina la condanna alle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro una sentenza, pubblicata il 30 aprile 2024, con la quale l’Amministrazione era stata condannata al pagamento di determinate somme. Tale pronuncia, non impugnata nei termini, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro il 21 gennaio 2025. Nonostante la sentenza fosse stata notificata all’Amministrazione il 16 maggio 2024, quest’ultima non aveva provveduto all’integrale adempimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che, a fronte del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, non risultava provato l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo giudiziale. Di conseguenza, il collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia di ottemperanza o dalla sua notifica a parte, se anteriore.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il TAR l’ha riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato. Tale scelta è motivata dalla considerazione del comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe, nelle quali il ritardo era derivato da mere carenze di organico, circostanza che non rendeva necessaria l’adozione della condanna ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

Il collegio ha altresì condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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