Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte (TAR Molise n. 205 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo, in forza del quale la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La dichiarazione della parte di avere perso ogni interesse alla decisione di merito vincola il giudice, che è tenuto a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter sostituire la propria valutazione a quella della parte o procedere d’ufficio all’esame del merito. L’accertamento d’ufficio della sussistenza dell’interesse al ricorso è doveroso solo ove la parte insista per la decisione, ma non quando la stessa ne deduca la cessazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato alla Regione Molise un’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. A seguito di un precedente giudizio conclusosi con sentenza favorevole, l’Amministrazione regionale ha comunicato l’avvio del procedimento, invitando tuttavia la società a valutare e adeguare il progetto alla normativa regionale. Avverso tale nota la società ha proposto ricorso, deducendo la violazione dei limiti di potestà legislativa regionale in materia di fonti rinnovabili e l’illegittimità del richiamo al Piano Energetico Regionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che, nel corso del giudizio, la difesa della società ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. L’Amministrazione resistente aveva in precedenza eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell’atto impugnato, trattandosi di atto interlocutorio e soprassessorio, privo dei connotati di definitività provvedimentale.
Il Collegio ha richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, secondo cui il rito amministrativo è governato dall’impulso di parte: la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento, ed il relativo diritto potestativo è insindacabile da parte del giudice. Tale facoltà si estende fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, potendo la parte dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
Il giudice amministrativo ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse al ricorso solo ove la parte insista per la sua decisione. Diversamente, quando la parte deduca di non avere interesse, il giudice non può sostituirsi alla sua valutazione ed è tenuto, in ossequio al principio dispositivo, a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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