Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della carta docente (TAR Marche n. 188 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, il titolo esecutivo formatosi non sia stato eseguito. La mera costituzione formale della pubblica amministrazione, senza contestazione nel merito della spettanza e dell’azionabilità della pretesa, non integra opposizione idonea a paralizzare l’obbligo di conformazione. Il giudice assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione integrale e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. Il rigetto della richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è giustificato quando non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme riconosciute, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato.

Parte ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle somme liquidate e ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione ad adeguarsi, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’azione, era decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, condizione che legittima l’esperimento del rimedio di ottemperanza.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto il titolo indicato non risultava eseguito. La Corte ha sottolineato che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine dilatorio, la pubblica amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. La mancata contestazione sostanziale ha quindi confermato l’obbligo di conformazione.

Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato sin d’ora nominato Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento; la sola nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione ai difensori antistatari, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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