Aree idonee e parere paesaggistico non vincolante: la tipizzazione non è automatismo (TAR Campania n. 3517 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione legislativa di un’area come idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. n. 199/2021, non comporta alcun automatismo valutativo in favore del progetto, né esonera l’amministrazione dal valutare la compatibilità dell’opera con il contesto paesaggistico e culturale. Il parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante, previsto dall’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 199/2021, può legittimamente fondare l’esito parzialmente negativo della valutazione di impatto ambientale, purché il contesto di inserimento dell’impianto sia oggetto di disamina motivata e non superabile. Nell’ambito del procedimento di VIA, il recepimento del parere tecnico e la sintetica adesione alle conclusioni degli organi istruttori costituiscono esercizio della funzione valutativa e non abdicazione del potere, non essendo configurabile un difetto di motivazione quando l’amministrazione procedente faccia proprie le risultanze istruttorie, salvo discostarsene.

Il Fatto

Una società proponente ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di rilevante potenza, articolato in cinque lotti, e delle opere di connessione alla rete, con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico.

Nel corso dell’istruttoria il Ministero della Cultura ha reso un parere favorevole limitatamente ad alcuni lotti, escludendo i campi ritenuti in contrasto con le esigenze di tutela paesaggistica. Il parere è stato recepito nel decreto di VIA, di esito positivo e subordinato a condizioni ambientali. Successivamente, in sede di verifica di ottemperanza, l’amministrazione ha accertato l’adempimento delle condizioni per i soli lotti assentiti, confermando l’esclusione degli altri. La società ha impugnato il parere conclusivo e la determina di presa d’atto, deducendo la natura non vincolante del parere paesaggistico in ragione dell’asserita idoneità dell’area e la violazione dei limiti della verifica di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente l’assunto su cui poggiano quasi tutte le censure, ossia che l’impianto sia interamente ubicato in area idonea. La tesi è respinta. Il parere ministeriale dà atto che una porzione di suolo ricade nella fascia di tutela di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, in relazione al fiume Volturno, e che le opere di connessione interferiscono con beni tutelati. Già tale circostanza esclude la qualificazione unitaria di area idonea.

Il Tribunale precisa che il cavidotto interrato costituisce parte integrante dell’impianto e non può considerarsi escluso dalla concezione complessiva dell’opera, richiamando TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1151/2023. La disciplina dell’art. 22, comma 1-ter, d.lgs. n. 199/2021, letta congiuntamente al comma 1, non consente di isolare le infrastrutture di connessione dal giudizio complessivo.

Anche qualora l’area fosse idonea, osserva il Collegio, la tipizzazione legislativa opera come linea di indirizzo non vincolante, superabile con motivazione rafforzata. Il parere paesaggistico resta obbligatorio e la sua natura non vincolante non si traduce in automatismo assentivo: Cons. Stato, sez. IV, n. 10383/2025.

Quanto alla motivazione, il recepimento del parere tecnico nel decreto di VIA è legittimo: la motivazione per relationem è ammissibile quando gli atti richiamati esplicitino il percorso valutativo e siano conoscibili. L’adesione alle conclusioni degli organi tecnici costituisce esercizio della funzione, non rinuncia al potere decisionale. Ne deriva che il decreto di VIA deve intendersi limitato ai soli campi assentiti e che nessun travisamento è ravvisabile nel successivo parere e nella determina.

Il richiamo alla potenza complessiva indicata negli atti è mera denominazione identificativa mutuata dall’istanza, non indice di un ampliamento dell’oggetto. Quanto al bilanciamento con l’interesse alla diffusione delle fonti rinnovabili, il paesaggio non assume carattere recessivo e il parere istruttorio negativo appare sorretto da motivazione plurima e non superabile. Le censure si risolvono in una diversa lettura del merito tecnico-discrezionale, sottratta al sindacato del giudice amministrativo in assenza di vizi sintomatici di eccesso di potere. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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