Payback dispositivi medici versamento quota e cessazione materia del contendere (TAR Lazio n. 4366 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla l. n. 119/2025) introduce una causa di estinzione dell’obbligazione di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, a condizione che l’azienda fornitrice versi, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento della quota ridotta determina l’estinzione dell’obbligazione per gli anni di riferimento e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Con riguardo ai ricorsi pendenti avverso i provvedimenti di ripiano, l’avvenuto versamento, accertato dalle regioni con provvedimenti comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il D.M. 6 luglio 2022 e il D.M. 6 ottobre 2022, con cui il Ministero della Salute aveva certificato il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, nonché il decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 2022, che le aveva imputato una quota di payback per le medesime annualità.
La società contestava l’illegittimità dei provvedimenti ministeriali generali e, per quanto la riguardava specificamente, del provvedimento regionale di ripartizione degli oneri di ripiano. Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava memoria con la quale rappresentava e documentava di aver provveduto al versamento in favore della Regione Veneto degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preso atto della sopravvenienza normativa di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 119/2025, che ha previsto un meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
La norma, nel testo integralmente riportato in motivazione, stabilisce che gli obblighi derivanti dall’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il Collegio ha considerato che la ricorrente aveva documentato l’avvenuto pagamento e che la Regione Veneto, costituita in giudizio, aveva confermato la circostanza depositando il decreto dirigenziale n. 154 del 16 ottobre 2025, da cui risultava l’avvenuto versamento dell’importo dovuto da parte della società. Tale accertamento, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, integra la fattispecie prevista dalla norma, che espressamente ricollega al versamento l’effetto della cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ravvisando giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, in ragione della peculiarità delle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato la controversia e delle modalità di definizione della stessa.
Nota della Redazione
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