Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Marche n. 163 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto del lavoratore al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, quando sia decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al titolo. La costituzione meramente formale della parte resistente non integra alcuna opposizione alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il termine assegnato per l’esecuzione decorre dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione, e per il caso di inutile decorso va sin d’ora nominato il commissario ad acta.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati, con rifusione delle spese in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria.

Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’azione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato, non risultando eseguito il titolo posto a fondamento dell’azione. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la parte resistente, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., anche in considerazione di quanto statuito da Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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