Ottemperanza per carta del docente e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 552 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione (art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015) è titolo per il giudizio di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza deducendo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento, ex art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile al giudizio di ottemperanza, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, per il quale non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, ex art. 115, comma 3, cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto pro tempore, che provvede in sostituzione dell’Amministrazione inerte.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici specificati, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del relativo beneficio.. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione al giudicato nel termine di legge.

La parte ricorrente, pertanto, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e che, in caso di perdurante inerzia, fosse nominato un commissario ad acta.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR ha rilevato la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia.

Il Collegio ha precisato che la norma, calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti. In particolare, l’art. 14 citato si riferisce al “titolo esecutivo”, ma solo ai fini dell’esecuzione civile è richiesta la spedizione in forma esecutiva; diversamente, l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce che per il giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della predetta formula.

Quanto all’eccezione di incompetenza sollevata dall’Amministrazione, il Tribunale ha osservato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale, ove ne abbia la competenza, ovvero trasmette gli atti all’organo competente. Ne consegue che l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza deducendo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero convenuto in giudizio.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pescara, accreditando le somme relative al bonus carta docenti nell’apposito conto elettronico, con accessori come per legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con possibilità di delega a un funzionario, il quale provvederà in sostituzione entro i successivi quarantacinque giorni.

Il Tribunale ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le eventuali valutazioni di competenza, considerata la serialità del contenzioso, e ha condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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