Fascia di rispetto di un UCP: è illegittima se non sorretta da istruttoria sul contesto (TAR Puglia n. 300 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte espresse dall’Amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico di natura generale costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di evidenti errori di fatto, abnormi illogicità o arbitrarietà. Tale sindacato involge anche l’individuazione delle fasce di rispetto a protezione di un Ulteriore Contesto Paesaggistico, la cui estensione deve essere il frutto di una concreta istruttoria che valuti le reali caratteristiche del territorio, l’orografia dei luoghi e il grado di antropizzazione. È illegittima la fascia di rispetto la cui determinazione risulti apodittica e non supportata da alcuna valutazione del contesto di riferimento, come nel caso in cui la stessa Amministrazione riconosca, in sede di chiarimenti, la necessità di ridefinirla. Il privato non è titolare di alcuna aspettativa tutelata alle scelte assunte in sede di adozione del piano, potendo queste essere modificate nell’iter di approvazione.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno nel Comune di Massafra, impugnavano la delibera di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale e gli atti connessi. L’atto di pianificazione aveva introdotto, in sede di approvazione, la tutela di un Ulteriore Contesto Paesaggistico su un edificio vincolato, il c.d. “Casino Pagliari”, e la relativa fascia di rispetto, che incideva sulla loro area, interessando le particelle di proprietà.
I ricorrenti censuravano la scelta di introdurre il nuovo vincolo paesaggistico per difetto di istruttoria e di motivazione e contestavano l’estensione della fascia di rispetto, ritenuta arbitraria e non supportata da una valutazione delle caratteristiche del territorio. Si costituivano il Comune, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari, ritenendo che il proprietario del bene vincolato non sia un controinteressato in senso tecnico e che il ricorso non fosse generico. Nel merito, il Collegio ha distinto le due principali censure, relative alla introduzione dell’UCP e alla delimitazione della fascia di rispetto.
Con riferimento alla previsione del vincolo, il Collegio ha ricordato che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità, sottratte al sindacato di legittimità salvo che non emergano profili di macroscopica illogicità o arbitrarietà. Tali profili non sono stati riscontrati, poiché la scelta risultava supportata dagli elaborati del PUG, quali la relazione, le tavole e le schede che già includevano l’edificio tra i beni da tutelare. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione delle garanzie partecipative, richiamando l’art. 13 della legge n. 241/1990, che esclude l’applicazione delle norme sulla partecipazione per gli atti di pianificazione, e ha negato la sussistenza di aspettative qualificate in capo ai privati.
Diverso esito ha avuto l’esame sulla fascia di rispetto. Il TAR ha rilevato che dalla relazione di chiarimenti depositata dal Comune in esecuzione di un’ordinanza istruttoria emergeva come l’individuazione della fascia fosse avvenuta per accogliere un’imposizione regionale, finalizzata a sbloccare l’iter di approvazione del piano, e senza una specifica istruttoria. La stessa relazione comunale indicava la necessità di ridefinire la fascia in base all’orografia dei luoghi e al grado di antropizzazione, proponendo una nuova delimitazione che escludeva il terreno dei ricorrenti.
Questa circostanza ha integrato la prova del difetto istruttorio e motivazionale denunciato, rendendo illegittima la previsione nella parte in cui includeva l’area di proprietà dei ricorrenti. Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente a tale profilo, con annullamento in parte qua degli atti impugnati e salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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