Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1778 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è fondato quando la sentenza di condanna sia passata in giudicato e l’amministrazione non abbia allegato prova dell’adempimento. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione e nomina il commissario ad acta. La penale per l’ulteriore ritardo, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va quantificata negli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto, in coerenza con i criteri di non manifesta iniquità elaborati dall’Adunanza Plenaria.
Il Fatto
Il ricorrente, docente assunto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto al beneficio economico di 500,00 euro annui per tre annualità, da erogare tramite la c.d. carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all’attribuzione di un buono elettronico di 1.500,00 euro e al pagamento delle spese processuali.
Non proposta impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come da certificazione dell’ufficio. Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 23 aprile 2025 ai fini esecutivi. Trascorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il docente ha proposto ricorso in ottemperanza il 27 novembre 2025, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario e la fissazione di una penale per il ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza allegare prova dell’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Verifica poi la sussistenza dei presupposti processuali, ritenendo rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm..
Accerta che la sentenza è passata in giudicato e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con prova da depositare mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Il Collegio accoglie anche la domanda di nomina del commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, pone in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, ed espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento.
Quanto alla penale per l’ulteriore ritardo, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio la quantifica negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge, riconoscendo allo strumento funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. Fissa quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo. Richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 sulla concorrenza del potere tra amministrazione e commissario e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019 sul tetto massimo, fissato al 10% dell’importo dovuto, oltre il quale la penale perderebbe funzione compulsoria divenendo indebita locupletazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riduzione del 50%, trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione della penale eventualmente maturata è rimessa al commissario nominato.
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Nota della Redazione
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