Scheda valutativa militare annullata per difetto di motivazione sul mutamento di mansioni (TAR Marche n. 58 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di documentazione caratteristica dei militari, la discrezionalità valutativa dell’Amministrazione non è sindacabile nel merito, ma resta soggetta al controllo di motivazione quando il giudizio conclusivo risulti intrinsecamente incoerente rispetto agli elementi di fatto valutati. È illegittima la scheda valutativa che confermi la qualifica finale dell’anno precedente pur in presenza di un mutamento di mansioni con auto formazione e adattamento positivamente apprezzati, di precedenti valutazioni più favorevoli rese su voci analoghe o peggiori e dell’assenza, rispetto alla scheda precedente, di indicatori di peggioramento. In tali casi l’esercizio della discrezionalità tecnica si traduce in difetto di motivazione e impone l’annullamento dell’atto, ai fini del riesame.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugna la scheda valutativa n. d’ordine 26, notificata il 1° marzo 2018 e relativa al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, che confermava la qualifica finale di “superiore alla media” già attribuita nella precedente scheda n. 25.
Deduce la violazione dell’obbligo di astensione dei compilatori, gli stessi che avevano redatto la scheda n. 25, a sua volta impugnata con altro ricorso; e, nel merito, il difetto di motivazione, per essere stato impiegato in un settore diverso dal proprio, con auto formazione, senza che la qualifica finale ne tenesse conto. L’Amministrazione si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende il primo motivo. La sola pendenza di un contenzioso non comporta automaticamente obbligo di astensione del valutatore, richiamandosi il precedente del Consiglio di Stato sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8596. Gli indici sintomatici dell’opportunità di astensione devono essere particolarmente significativi e valutati con rigore, perché nella documentazione caratteristica sussiste un interesse pubblico a che la valutazione sia resa dai superiori gerarchici che lavorano a stretto contatto con il valutato.
Il secondo motivo è invece accolto. Il Collegio ricorda che ciascun periodo valutativo è autonomo e che la documentazione caratteristica dei militari non richiede, in genere, motivazione articolata, se non per i giudizi estremi. Nel caso concreto, tuttavia, emergono tre elementi specifici che imponevano una motivazione adeguata e più approfondita.
In primo luogo, il trasferimento ad altra mansione, in settore diverso da quello di appartenenza, con adattamento e auto formazione individuale, costituisce fatto non ordinario, indice di flessibilità organizzativa e dedizione al servizio. Tale flessibilità è stata espressamente valutata in positivo, eppure la valutazione non è mutata rispetto all’anno precedente.
In secondo luogo, il confronto con le precedenti schede — in particolare la n. 18 — evidenzia che in passato, con voci valutative analoghe o addirittura peggiori, era stato assegnato il giudizio di “eccellente”. Si tratta di un’anomalia difficilmente comprensibile in assenza di spiegazione, qui mancante.
In terzo luogo, rispetto alla scheda n. 25, nella scheda impugnata mancano voci che esprimano un trend peggiorativo. Nel loro insieme, tali considerazioni conducono a ritenere la discrezionalità esercitata in modo non adeguatamente motivato. Il ricorso è accolto e la scheda è annullata, ai fini del riesame; le spese sono compensate per la particolarità del caso.
Nota della Redazione
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