Sanatoria edilizia, doppia conformità e onere probatorio sulla data delle opere (TAR Piemonte n. 1322 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione delle opere abusive, ai fini della dimostrazione della doppia conformità. Ove la sanatoria riguardi opere che si innestano su un immobile preesistente, è necessario che quest’ultimo, nella sua originaria consistenza, sia legittimo. Le voliere e i ricoveri per animali sono riconducibili a edilizia libera solo se pertinenziali e accessori a un edificio principale e di dimensioni limitate, sì da non alterare in modo significativo e permanente lo stato dei luoghi; i terrazzamenti realizzati con movimenti di terra, livellamenti e terrapieni, volti a mera godibilità degli spazi esterni, richiedono il permesso di costruire.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Moncalieri ha negato l’accertamento di conformità richiesto in relazione ad alcune opere realizzate all’interno di un più ampio compendio immobiliare, in parte di sua proprietà e in parte di proprietà del figlio. Le opere consistono in locali interrati ad uso cantina, magazzino e deposito, in un manufatto destinato a serra e voliera e in alcuni terrazzamenti.
Il diniego è fondato su ragioni di carattere urbanistico-edilizio. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento sotto due profili: la natura meramente manutentiva degli interventi su manufatti risalenti, asseritamente legittimi perché realizzati prima del 1967, e la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del profilo paesaggistico e, nel merito, l’insussistenza della doppia conformità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Il provvedimento impugnato dà atto, nelle premesse, che le opere ricadono in area vincolata, ma fonda il diniego esclusivamente su considerazioni di non conformità urbanistico-edilizia. Il mancato accertamento della compatibilità paesaggistica non costituisce, dunque, autonoma ragione del rigetto, con la conseguenza che il ricorrente non era onerato di specifiche censure sul punto.
Di segno opposto la sorte delle deduzioni formulate per la prima volta nella memoria depositata in data 03.02.2026, con cui si è sostenuta l’inapplicabilità dei limiti edificatori dell’art. 9, comma 2, delle N.T.A. del P.A.I. all’area di proprietà. Il Collegio le ha dichiarate inammissibili, trattandosi di prospettazione nuova e non riconducibile al secondo motivo di ricorso, con cui si era contestata semmai la compatibilità delle opere con quei limiti. La memoria difensiva è destinata alla mera illustrazione dei motivi già dedotti e non può ampliare il thema decidendum.
Nel merito, il primo motivo è stato giudicato infondato. Sul privato grava l’onere di provare la data di realizzazione delle opere e la legittimità del preesistente su cui le stesse si innestano. I titoli edilizi allegati non offrono elementi decisivi: il permesso risalente richiamato contiene un generico riferimento a un gabinetto esterno, alla trasformazione di un magazzino e a una serra, ma è privo di planimetrie ed elaborati progettuali idonei a ricondurre quei manufatti a quelli oggetto dell’istanza. Le caratteristiche attuali, come evincibili dalla documentazione fotografica, appaiono significativamente diverse.
Il secondo motivo è stato parimenti disatteso. La realizzazione di locali interrati non può che qualificarsi come nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. n. 380/2001. Quanto alla voliera, l’art. 6 del medesimo d.P.R. e il D.M. 02.03.2018 ammettono in edilizia libera solo voliere pertinenziali, accessorie e di dimensioni limitate: il manufatto in esame, con parte in muratura e impianto idraulico, presenta dimensioni e caratteristiche non trascurabili. I terrazzamenti, descritti come muri a secco, pietrame cementato e muratura con scale di accesso, non risultano funzionali a una vera attività agricola, ma a una maggiore godibilità degli spazi esterni, con significativa alterazione del territorio. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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