L’annullamento d’ufficio della cittadinanza non è soggetto al termine diciotto mesi (TAR Lazio n. 6270 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di concessione della cittadinanza italiana non è riconducibile ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; pertanto, il termine ragionevole — fissato in diciotto mesi nel testo all’epoca vigente — non si applica all’annullamento d’ufficio dello status civitatis, la cui rimozione non può consolidarsi per il mero decorso del tempo, in ragione dell’interesse pubblico connesso all’incorporazione di un nuovo membro nella comunità nazionale. La legittimazione passiva avverso il provvedimento di annullamento adottato nella forma del decreto del Presidente della Repubblica spetta esclusivamente al Ministro dell’interno, cui è riferibile la revoca, trattandosi di forma di esternazione che non incide sulla titolarità del potere.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Presidente della Repubblica del 14.07.2022, con cui era stato disposto l’annullamento del precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana, emesso nel 2014. L’Amministrazione aveva rappresentato che la pratica del ricorrente era compresa tra quelle alterate da una dipendente della Direzione centrale per la cittadinanza, condannata in sede penale per accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione dei dati, dietro corrispettivo, in relazione a circa 500 pratiche.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per il mancato rispetto del termine di diciotto mesi, la violazione dell’art. 10-bis della stessa legge, il difetto di motivazione e l’assenza di interesse pubblico, nonché la propria estraneità alla vicenda penale. Formulava altresì domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica, estromettendola dal giudizio. La forma del decreto presidenziale non incide sulla titolarità del potere, che resta riferibile al Ministro dell’interno, nella cui sfera ordinamentale ricadono gli effetti del provvedimento e del suo eventuale annullamento.
Nel merito, il Collegio ha respinto il ricorso. Dalle risultanze istruttorie — inclusa la sentenza di patteggiamento dell’11 maggio 2022 e il decreto di rinvio a giudizio — è emerso che la pratica del ricorrente risultava espressamente indicata negli elenchi delle pratiche alterate, sia per il capo concernente la manipolazione del sistema SICITT e la formazione di attestazioni false sul reddito, sia per quello relativo all’uso abusivo delle credenziali del dirigente. L’elenco delle irregolarità evidenziava la concessione dello status in presenza di criticità, nonostante il parere contrario della Questura e della Prefettura.
Il TAR ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la circostanza che l’interessato non risulti destinatario della sentenza penale non scalfisce il legame tra la genesi del provvedimento concessorio e la fattispecie criminosa: la pratica è stata scelta e gestita al di fuori dei compiti assegnati alla funzionaria, con effetti viziante sull’istruttoria. L’eventuale sussistenza dei requisiti non è sufficiente ad emendare la concessione da un vizio a monte, insanabile, derivante dall’origine criminosa dell’atto.
Quanto al termine di diciotto mesi, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 alla concessione della cittadinanza, sia per ragione testuale — la norma menziona provvedimenti autorizzatori o benefici economici — sia per ragione sostanziale, non potendosi ammettere che l’incorporazione nella comunità nazionale avvenuta secondo procedure anomale si consolida col tempo. La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4167/2024 ha altresì precisato che il provvedimento impugnato è stato adottato entro un termine ragionevole, a distanza di pochi mesi dalla sentenza penale del 2022 che ha reso palese il deficit istruttorio.
Il TAR ha infine respinto la domanda risarcitoria, quale conseguenza della legittimità del provvedimento di annullamento, compensando le spese di lite in ragione della complessità del contenzioso.
Nota della Redazione
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