Accesso agli atti reiterato dal coniuge e accesso civico generalizzato (TAR Campania n. 2179 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile, per difetto di un autonomo e distinto interesse, la domanda di accesso agli atti presentata da un soggetto che sia coniuge convivente e comproprietario del medesimo immobile rispetto al quale l’analoga istanza sia stata già avanzata e soddisfatta dal coniuge. Il rapporto di coniugio, la coabitazione e la contitolarità del diritto dominicale sulla stessa unità immobiliare integrano indizi gravi, precisi e concordanti della comunanza del centro di interessi e della piena conoscenza, o conoscibilità, dei documenti già ostesi. La riproposizione dell’istanza in assenza di sopravvenienze di fatto o di diritto e di nuovi elementi costituisce mera reiterazione di un accesso già evaso. La medesima pretesa non è accoglibile neppure sub specie di accesso civico generalizzato, poiché la relativa disciplina tutela un interesse di valenza metaindividuale, estraneo all’interesse conoscitivo di connotazione egoistica e difensiva.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato a diretto confine con l’immobile di un vicino, presentava al Comune un’istanza di accesso documentale e difensionale, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, cumulata a richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16. Oggetto della richiesta era l’intero fascicolo edilizio relativo all’immobile limitrofo, deducendo la vicinitas e il proposito dei vicini di avviare nuove pratiche edilizie.
Il Comune rigettava l’istanza con nota del 31 ottobre 2025, ritenendola reiterativa rispetto ad analoghe richieste già formulate dal coniuge della ricorrente e soddisfatte nel 2021 e nel 2024, in assenza di nuovi elementi o sopravvenienze. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, rivendicando una legittimazione personale distinta da quella del coniuge e valorizzando la novitas rappresentata dall’intendimento dei vicini di eseguire ulteriori interventi. Il Comune non si costituiva; si costituiva il vicino, chiedendo l’estromissione e la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di estromissione, disvelandone l’evanescenza. Gli atti di cui si invoca l’ostensione afferiscono all’immobile del vicino, l’interesse conoscitivo muove dal suo preteso intendimento edificatorio, e la stessa Amministrazione lo ha coinvolto nel procedimento per acquisirne l’eventuale opposizione. Egli ha quindi partecipato manifestando ragioni che hanno indotto al diniego, e il provvedimento gli è stato comunicato. Di qui la qualitas di controinteressato, con allegazioni collidenti con il contegno procedimentale e rivelatrici di un inammissibile venire contra factum proprium.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il diniego si fonda sul rapporto di coniugio e di coabitazione, sulla riconducibilità delle istanze del 2021 e del 2024 al medesimo centro unitario di interessi, sul pieno soddisfacimento della pretesa ostensiva e sull’inesistenza di sopravvenienze. Il Collegio reputa ragionevoli le inferenze presuntive tratte dal Comune secondo l’id quod plerumque accidit: il coniuge e la coabitazione persuadono della medesimezza del centro di imputazione degli interessi e, comunque, della conoscenza che la ricorrente ha avuto dei dati ottenuti dal coniuge.
Il carattere osmotico delle conoscenze e l’indistinguibilità dello stato di conoscenza tra i coniugi trovano conferma nella natura del rapporto coniugale e nell’unicità della res immobile che fonda la legittimazione ad causam. Ne deriva che le iniziative del marito, a tutela del bene comune, spiegano effetti anche nei confronti della congiunta, comproprietaria e residente. Né sussistono elementi di novitas: manca un’attestazione di sopravvenienze e la ricorrente non indica elementi specifici e concreti idonei a giustificare la nuova proposizione della domanda.
Quanto all’accesso civico, la posizione sostanziale tutelata è altra rispetto al mero interesse alla trasparenza, concretandosi nello status di cittadino e nell’interesse metaindividuale al controllo sull’uso delle risorse pubbliche e alla partecipazione al dibattito pubblico. La pretesa azionata assume invece connotazione egoistica, preordinata all’esplicazione di prerogative difensive a tutela della propria sfera dominicale: genesi privatistica ontologicamente incompatibile con la ratio dell’istituto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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