Valutazione convalida esami a margine di discrezionalità tecnica non sindacabile (TAR Piemonte n. 1171 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione demandata alla Commissione per la convalida degli esami sostenuti in altra sede costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo per palese irrazionalità dell’esito. Il bando che richiede la coerenza dei crediti formativi non impone la coincidenza tra il numero di CFU riconosciuti e quelli da convalidare, essendo sufficiente la complessiva corrispondenza del percorso formativo. L’avviso non impone la scomposizione dei singoli insegnamenti in moduli, né valorizza la denominazione degli esami, rilevando il contenuto definito per programmi e obiettivi formativi. In caso di errore della Commissione per duplicata valutazione di un esame, è legittima la rivalutazione complessiva in autotutela della posizione del candidato, non essendo imposta la mera decurtazione dei crediti.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva per l’accesso al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Polo di Torino, del 6 novembre 2025, come rettificata il 16 dicembre 2025, insieme agli atti presupposti. Candidatasi alla selezione per titoli, era risultata sesta nella prima graduatoria con il riconoscimento di 34 CFU; dopo la rinuncia di altro candidato e lo scorrimento, era divenuta prima degli esclusi, quinta a fronte di quattro posti disponibili.
Il 16 dicembre 2025 la Commissione, avvedutasi di aver valutato due volte il medesimo esame in favore di un controinteressato, ha operato una rivalutazione complessiva della sua posizione, riconoscendogli 40 CFU e retrocedendolo dal secondo al terzo posto. La ricorrente ha contestato sia i punteggi attribuiti al controinteressato sia la mancata convalida, in proprio favore, dell’esame di “istologia ed embriologia”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito i criteri dell’avviso, che richiedeva congruità degli obiettivi formativi e dei programmi e coerenza dei crediti riconoscibili, non la loro identità. La valutazione della Commissione presenta un ampio margine di discrezionalità, non censurabile se non per palese irrazionalità. Il bando non si focalizza sui moduli, ma sul contenuto complessivo del programma, né valorizza la denominazione dell’esame.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto corretto che, eliminata la duplicazione, la Commissione non si sia limitata alla decurtazione dei CFU, ma abbia dato spazio alla possibilità di convalidare l’esame a partire da altro insegnamento già dichiarato in domanda. Vincolare l’amministrazione a una mera sottrazione meccanica avrebbe arrecato un ingiusto danno al candidato per un errore in cui la Commissione stessa era incorsa.
La doglianza sulla convalida dell’esame di “istologia ed embriologia” a partire da un insegnamento modulare è stata respinta: l’avviso non prevede la scomposizione in moduli, richiedendo invece una valutazione complessiva di coerenza. Analoga conclusione per il secondo motivo, anch’esso fondato sulla tecnica della frammentazione degli esami, che si risolve in un inammissibile sindacato del merito tecnico.
Il quarto motivo, con cui la ricorrente tentava di aumentare il proprio punteggio, è infondato: la Commissione non poteva considerare la documentazione prodotta dopo la chiusura della selezione, e il diniego di convalida riposa su un giudizio non irrazionale di scarsa coerenza dei programmi.
Il terzo motivo ha colto, “non a torto”, un passaggio eccentrico: la Commissione ha convalidato un esame al controinteressato componendo i CFU residui di esami disparati, senza motivazione, con paragone frammentato. Tuttavia l’operazione incide solo su due CFU e, isolatamente, non consentirebbe alla ricorrente di superare il controinteressato: difetta quindi l’interesse al suo esame. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese stante l’iter procedimentale faticoso.
Nota della Redazione
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