Extraprofitti rinnovabili: il TAR Lombardia respinge la cautela contro le fatture GSE (TAR Lombardia n. 580 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare diretta contro gli atti di riscossione coattiva (fatture, diffide, avvisi di pagamento) adottati dal GSE in esecuzione della disciplina degli extraprofitti presenta profili di dubbia impugnabilità e di incerta riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nei giudizi collettivi e cumulativi, la tutela cautelare presuppone la puntuale soggettivizzazione del periculum e del fumus con riferimento alla posizione di ciascuna parte ricorrente. L’operatore del settore, tenuto a criteri di qualificata diligenza, deve approntare le misure gestionali per fronteggiare pretese economiche ragionevolmente prevedibili e basate su un quadro normativo già noto: l’eventuale pregiudizio finanziario conseguente alla compensazione non integra, pertanto, un danno grave e irreparabile.
Il Fatto
Numerose società operanti nel settore delle energie rinnovabili hanno impugnato, con ricorso collettivo e plurimi motivi aggiunti, la Delibera ARERA n. 266/2022 e gli atti applicativi con cui il GSE ha avviato il recupero dei c.d. extraprofitti, ex art. 15-bis del D.L. n. 4/2022. Il contenzioso, originariamente incentrato sulla legittimità del meccanismo di definizione degli interventi sull’elettricità prodotta da impianti FER, si è esteso, con l’ultimo atto di motivi aggiunti, alle fatture, alle diffide di pagamento e agli avvisi di compensazione emessi dal GSE a partire dal 2026.
Le ricorrenti hanno chiesto la sospensione interinale di tali atti esecutivi, lamentando l’incidenza delle compensazioni sulla gestione finanziaria delle società e la violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di proporzionalità, con istanza di rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia UE.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, pur riservando al merito la valutazione approfondita delle eccezioni pregiudiziali, ha respinto l’istanza cautelare sulla base di un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, il Collegio ha evidenziato il carattere quanto meno dubbio della diretta impugnabilità delle fatture, delle diffide e degli avvisi di pagamento adottati dal GSE, nonché la loro incerta riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti aventi natura prettamente esecutiva.
Sul piano dell’ammissibilità, il Tribunale ha rilevato che, a fronte di un ricorso collettivo e cumulativo, i presupposti per la tutela cautelare non risultano soggettivizzati in modo puntuale con riferimento alla posizione di ciascuna società ricorrente: la domanda cautelare non può prescindere da una valutazione individualizzata del pregiudizio lamentato.
Nel merito della gravità e irreparabilità del danno, il Collegio ha osservato che l’operatore del settore, agendo secondo criteri di qualificata diligenza, era tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione determinatasi. La pretesa del GSE era, infatti, ragionevolmente prevedibile in ragione del tempo di maturazione delle somme richieste e del noto quadro normativo e disciplinare di riferimento: il rischio di tensione finanziaria non può quindi essere addossato all’amministrazione.
Da ultimo, il TAR ha richiamato il principio della reversibilità della pretesa, osservando che il recupero delle somme eventualmente versate o compensate sarà comunque possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito, con conseguente insussistenza del requisito di irreparabilità del pregiudizio che legittima la tutela ex art. 55 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.