Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1149 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda di esecuzione del giudicato è accolta quando il titolo azionato risulti notificato all’amministrazione soccombente presso il domicilio reale e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Accertata l’omessa ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato e, per l’ipotesi di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato di norma in un dirigente dell’amministrazione stessa. Il compenso del commissario, quando questi sia dipendente pubblico, si intende compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, essendo le funzioni connesse ai compiti istituzionali.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza resa dal giudice del lavoro, con la quale era stata riconosciuta in suo favore una somma di denaro. Il titolo era stato notificato all’amministrazione soccombente con posta elettronica certificata e risultava passato in giudicato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi formalmente, si è opposto all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Non è risultata contestata l’omessa ottemperanza dell’amministrazione al giudicato. Su queste basi il ricorso è stato accolto.
Il Tribunale ha dunque ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega. La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio numero di codice fiscale nel termine di sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso del commissario, in quanto dipendente pubblico, è stato ritenuto compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite, liquidate sulla scorta dei parametri del DM 10 marzo 2014, n. 55, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e refusione del contributo unificato. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli accertamenti di competenza in materia di danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.