Improcedibilità del ricorso per tardiva integrazione del contraddittorio e legittimità delle graduatorie (TAR Lazio n. 5412 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’ordinanza di integrazione del contraddittorio fissa il termine perentorio per la notifica, mentre il deposito dell’atto integrativo resta soggetto al termine generale di trenta giorni. La tardiva notificazione e il mancato tempestivo deposito determinano l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a. Nei concorsi pubblici, solo i candidati collocati entro il numero dei posti messi a concorso sono vincitori; gli altri conseguono una mera idoneità che non attribuisce diritto all’assunzione né allo scorrimento, essendo legittima l’esclusione di graduatorie comprensive degli idonei. La riserva per i “triennalisti” non è erosa se il candidato risulta vincitore per merito.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami per la classe di concorso A030, indetto con D.D.G. n. 2575/2023 per la regione Lombardia. Impugnava la graduatoria di merito, deducendo la propria erronea collocazione rispetto a candidati con punteggio inferiore, il superamento della quota di riserva prevista, la mancata inclusione tra i vincitori nonostante il punteggio conseguito e la mancata ostensione degli atti. In corso di causa, il Tribunale ordinava l’integrazione del contraddittorio, assegnando un termine perentorio per la notifica e per il deposito della relativa prova.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara preliminarmente l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio è stata depositata oltre il termine di dieci giorni concesso dall’ordinanza n. 8854 del 2025. Richiama l’art. 49, comma 3, c.p.a., che sanziona con l’improcedibilità l’omessa integrazione nel termine assegnato, e chiarisce che l’ordinanza deve contenere il termine perentorio per le notifiche ma non necessariamente quello per il successivo deposito, soggetto alla regola generale dei trenta giorni di cui all’art. 45, comma 1, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso infondato. Quanto al dedotto “errore materiale” nella formazione della graduatoria, evidenzia come l’ordine non sia determinato esclusivamente dal punteggio complessivo, ma possa essere legittimamente influenzato da quote di riserva, titoli di preferenza e criteri del bando, che costituisce la lex specialis della procedura. Il ricorrente si è limitato a confrontare i punteggi senza dimostrare l’erronea applicazione di tali criteri né l’illegittimità delle riserve applicate.
In relazione al secondo motivo, il Tribunale afferma il principio consolidato secondo cui solo i candidati collocati entro il numero dei posti messi a concorso acquisiscono la qualifica di vincitori, mentre gli altri conseguono una mera idoneità. Conferma la legittimità della mancata pubblicazione di una graduatoria estesa agli idonei, richiamando la giurisprudenza della Sezione e del Consiglio di Stato in relazione alla peculiarità dei procedimenti PNRR. Parimenti, lo scorrimento delle graduatorie costituisce regola generale ma non assoluta: l’idoneo non vincitore vanta un interesse legittimo, non un diritto soggettivo all’assunzione.
Quanto alla dedotta violazione del limite delle riserve, la doglianza è generica e indimostrata. Il Tribunale chiarisce che la riserva per i “triennalisti” ex art. 13, commi 9 e 10, del DM 205/2023 deve essere riconosciuta a tutti coloro che hanno svolto il servizio, ma la quota non è erosa se il candidato risulta vincitore per merito: i primi 32 candidati sono entrati per punteggio, mentre i successivi hanno beneficiato di riserve e precedenze. Il ricorrente, con punti 187,5, pur superiore ad alcuni vincitori, si è collocato tra gli idonei.
Le ulteriori censure risultano generiche e formulate in violazione dell’art. 40, comma 2, c.p.a., non evidenziando specifici vizi dell’azione amministrativa. La domanda risarcitoria è parimenti generica e sfornita di elementi probatori, mancando la precisazione dell’illecito, del danno e del nesso di causalità. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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