Ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto e condanna al pagamento con penalità di mora (TAR Campania n. 1413 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, investito dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo e munito di formula esecutiva, accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione inadempiente al pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi sino al soddisfo. In applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208 del 2015, la penalità di mora (c.d. astreinte) può essere commisurata all’interesse legale sulla somma oggetto di condanna, in aggiunta agli interessi già dovuti, non ravvisandosi ragioni di manifesta iniquità. La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e va corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino all’insediamento del commissario ad acta.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice del Comune di Vallo della Lucania, quale ente capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S8, esponeva di aver ottenuto dal Tribunale ordinario di Vallo della Lucania un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta per la causale di cui al ricorso, oltre interessi e spese del procedimento. Il decreto, non opposto, era divenuto definitivo ed era stato munito di formula esecutiva.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La società proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, non avendo il debitore provato l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001. L’amministrazione è stata pertanto condannata a provvedere, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, all’esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi sino al soddisfo.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto in sostituzione dell’amministrazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato, con compenso determinato con distinta ordinanza.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Tribunale ne ha disposto l’accoglimento in applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm. Non potendo considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte stabilita in misura pari all’interesse legale, la penalità è stata commisurata all’interesse legale sulla somma oggetto di condanna, in aggiunta agli interessi già dovuti, in considerazione della sua funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento. La decorrenza è stata fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, alla data di insediamento del commissario ad acta.
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Nota della Redazione
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