Ottemperanza al giudicato sulla Carta Elettronica del Docente e nomina del commissario (TAR Piemonte n. 1017 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la ritualità del titolo azionato, l’infruttuoso decorso del termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’inerzia dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio economico della Carta Elettronica del Docente. All’inutile decorso del termine assegnato consegue la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente. Il compenso commissariale è assorbito in quello già percepito dal soggetto incaricato, in ragione della connessione con i compiti istituzionali. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono soggette a dimidiazione e distrazione, e il fascicolo è trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Il Fatto

Le parti ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico tramite la Carta Elettronica del Docente. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. Il titolo azionato è stato rilasciato in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 cod. proc. civ. ed è stato notificato mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta contestato che l’Amministrazione abbia omesso di dare esecuzione al giudicato.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme ivi liquidate in favore delle parti ricorrenti, maggiorate di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Le parti ricorrenti sono onerate di comunicare il proprio codice fiscale al commissario entro sette giorni. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il compenso è considerato compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della marcata serialità della controversia e dell’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il Collegio manda infine alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, in Roma, per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *