Proroga ex post dei termini del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 72 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la proroga dei termini assegnati al commissario ad acta può essere autorizzata ex post, anche dopo la scadenza del termine e sino alla data di deposito della relazione conclusiva, purché sussistano concrete modalità di esecuzione dell’incarico che giustifichino il ritardo. La liquidazione del compenso al commissario ad acta è subordinata alla presentazione di apposita istanza ex art. 71 d.P.R. n. 115/2000, con indicazione delle vacazioni dedicate alla funzione e delle eventuali spese sostenute.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015. A seguito dell’inottemperanza dell’Amministrazione, il TAR Abruzzo aveva accolto il ricorso in ottemperanza con sentenza n. 248/2025, disponendo la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato.
Il commissario, con istanza del 05/12/2025, aveva richiesto una proroga del termine sino al 15 gennaio 2026 per completare gli adempimenti. Successivamente, in data 04/02/2026, aveva depositato la relazione finale dando atto dell’esatta ottemperanza della sentenza da parte dell’Amministrazione. La questione giungeva quindi al TAR per la valutazione della richiesta di proroga e per la definizione della procedura di liquidazione del compenso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto di autorizzare ex post la proroga dei termini formulata dal commissario ad acta, sino alla data di deposito della relazione conclusiva. Il Collegio ha valorizzato le concrete modalità di esecuzione dell’incarico, che avevano richiesto un tempo superiore a quello inizialmente previsto, rendendo così giustificato il ritardo nell’adempimento. La proroga è stata concessa nonostante la scadenza del termine fosse già maturata, in considerazione del fatto che l’incarico era stato comunque portato a compimento con esito positivo.
Quanto alla liquidazione del compenso del commissario ad acta, il TAR ha precisato che quest’ultimo dovrà presentare apposita istanza ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2000, indicando le vacazioni dedicate all’espletamento della funzione e chiedendo il rimborso delle eventuali spese sostenute. Tale adempimento costituisce condizione necessaria per procedere alla liquidazione del compenso spettante.
Il Collegio ha infine precisato che la proroga autorizzata ex post copre il periodo sino alla data di deposito della relazione avvenuto il 04/02/2026, con ciò sanando ogni eventuale profilo di ritardo nell’esecuzione dell’incarico commissariale.
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Nota della Redazione
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