Ordine di ripristino al direttore dei lavori per abuso edilizio (TAR Piemonte n. 1001 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori è titolare di una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, con un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione delle opere, collegato al dovere di contestare le irregolarità e, se del caso, di rinunciare all’incarico. Egli risponde quindi delle conseguenze sanzionatorie dell’omesso controllo sull’esecuzione difforme dal titolo. Quando la sanzione edilizia costituisce un atto plurimotivato su profili concorrenti e autonomi, è sufficiente che uno solo di essi sia legittimo o divenga inoppugnabile per sorreggere la determinazione amministrativa e rendere inammissibili per difetto d’interesse le censure sugli altri profili.
Il Fatto
Una società presentava una segnalazione certificata di inizio attività, alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, per una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da locali produttivi a terziario, destinati a una scuola privata. Il Comune trasmetteva il conteggio degli oneri concessori, poi ammessi a rateizzazione. Eseguiti i lavori, l’immobile veniva concesso in uso a un istituto scolastico privato.
A seguito di segnalazione dell’A.S.L., il Comune sospendeva i lavori e, con ordinanza ingiunzione, intimava la rimozione delle opere abusive e il ripristino della destinazione d’uso. Il provvedimento veniva notificato anche al progettista e direttore dei lavori, che lo impugnava davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il motivo relativo al mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione, sul quale il ricorrente concentrava le doglianze. Ha rilevato che la sospensione e il successivo ordine di ripristino, adottato su richiamo dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, erano stati motivati dal Comune non solo per il mancato versamento, ma anche su ulteriori irregolarità: mancanza della comunicazione di fine lavori, assenza di pratica di agibilità e difformità del piano interrato, dove l’unico locale risultava diviso in tre con destinazione a deposito.
Su questo punto la Corte ha richiamato il principio per cui, dinanzi a una sanzione edilizia plurimotivata, è sufficiente che uno solo dei profili concorrenti sia legittimo o divenga inoppugnabile per sostenere la decisione amministrativa e rendere inammissibili per difetto d’interesse le censure residue, secondo quanto affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 8778 del 2022. Poiché il ricorrente non aveva contestato la difformità del piano interrato né la carenza della dichiarazione di fine lavori e dell’agibilità, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile.
Il secondo motivo è stato invece respinto nel merito. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, grava sul direttore dei lavori una posizione di garanzia sul rispetto della normativa edilizia, con onere di vigilanza costante e dovere di contestare le irregolarità, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 7227 del 2023 e Id., Sez. VI, n. 6230 del 2018.
Il ricorrente, nella qualità di direttore dei lavori, non ha provato alcunché in ordine alle difformità dal progetto e al mancato perfezionamento della pratica di fine lavori, sui quali non vi era contestazione rispetto agli accertamenti comunali. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.