Diritti minimi degli utenti autostradali e rimborso del pedaggio per cantieri (TAR Piemonte n. 1000 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura autostradale, disciplinato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, non integra né una fattispecie risarcitoria da fatto illecito né un indennizzo da fatto lecito dannoso. Esso costituisce uno strumento di riequilibrio del sinallagma negoziale, attuato mediante la restituzione di somme già corrisposte dall’utente, e trova fondamento nel principio di causalità degli spostamenti di ricchezza. Ne deriva che la sua configurazione prescinde dalla colpa del concessionario e dalla illiceità della condotta. L’art. 37, comma 2, lett. e), d.l. n. 201/2011 abilita l’Autorità a definire il contenuto minimo dei diritti degli utenti, anche di natura non risarcitoria, e la misura non viola la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una concessione autostradale e ha impugnato, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, la delibera dell’ART n. 132/2024 e l’allegato recante le misure sul contenuto minimo dei diritti degli utenti autostradali. Il ricorso ha censurato le misure informative, i tempi di implementazione e la disciplina dei reclami.
Nelle more, l’Autorità ha concluso il procedimento sul rimborso del pedaggio con la delibera n. 211/2025, impugnata con motivi aggiunti. La concessionaria ha dedotto difetto di istruttoria, assenza di base legale, illegittimità dell’automatismo tra cantieri e rimborso, duplicazione delle penalità e irragionevolezza delle tempistiche.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto escluso la fondatezza delle censure sul difetto di istruttoria. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha condotto una consultazione pluriennale, ha raccolto dati presso le concessionarie e ha pubblicato la stima degli impatti economici, correggendola all’esito delle osservazioni degli stakeholder. Il controllo giudiziale sulla discrezionalità tecnica non può sostituire la valutazione dell’Autorità, ma ne verifica la plausibilità tecnica.
Quanto alla base legale, il Tribunale ha qualificato il rimborso come strumento di riequilibrio del sinallagma. La prestazione dovuta dal concessionario consiste nella mera restituzione di importi già corrisposti dall’utente, quando l’utilità conseguita risulti inferiore a quella attesa. Da ciò deriva che non rileva l’assenza di colpa né la riconducibilità dell’evento alla sfera del gestore.
Il Tribunale ha quindi ritenuto non fondata la censura sulla responsabilità oggettiva per i casi di traffico bloccato. Il d.lgs. n. 285/1992 attribuisce al concessionario i poteri dell’ente proprietario, consentendogli di adottare provvedimenti di limitazione della circolazione e di gestire le situazioni di blocco. Le soglie di rimborso sono state giudicate conformi ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
É stata respinta anche la doglianza sul cumulo con il meccanismo premi/penalità, non ancora operativo e riferito a indicatori generali di qualità. Le censure sulla metodologia di calcolo, sulle soglie di ritardo e sulle tempistiche di attuazione sono state parimenti disattese, in quanto rientranti nel ragionevole range di scelte tecnico-discrezionali del regolatore.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati respinti; le spese del giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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