Esecuzione del giudicato e carta elettronica del docente, erogazione del controvalore pecuniario (TAR Campania n. 3549 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che ha accertato il diritto all’assegnazione della carta elettronica del docente, l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, anche mediante l’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Il decorso del termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio non esonera l’amministrazione dall’adempimento, avendo natura fungibile l’obbligazione pecuniaria e non potendo l’inerzia dell’amministrazione essere invocata dal suo stesso autore. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario ad acta porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per n. 4 anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.

Il titolo esecutivo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione in data 3.10.2025 ed è passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 5.2.2026. L’amministrazione non ha proposto impugnazione né ha dato prova dell’adempimento. La ricorrente ha quindi lamentato l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 3.10.2025.

È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il passaggio centrale della decisione riguarda l’eventuale decorso del termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio. Il Collegio ha precisato che, in tal caso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione risiede nella natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e nel rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

Il Collegio ha quindi nominato quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. È stato precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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