Sanzione per inottemperanza alla demolizione e mancata notifica al MIBAC: ricorso inammissibile (TAR Abruzzo n. 361 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mancata notifica ad una delle parti resistenti necessarie, il ricorso proposto avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, allorché l’impugnazione sia contestualmente diretta contro atti propri del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali — quali la cartografia dei vincoli paesaggistici presente nel sito SITAP — e il ricorso non venga notificato anche a tale Ministero, essendo quest’ultimo parte necessaria del giudizio in quanto titolare della funzione di tutela del paesaggio.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno nel Comune di Avezzano, realizzava due tettoie in adiacenza all’emissario Claudio Torlonia Borgo Incile, in area che l’Ufficio urbanistico comunale riteneva soggetta al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, per il richiamo alle “zone umide” del d.P.R. n. 443/1976.

Dopo l’ordinanza di sospensione dei lavori e la successiva ordinanza n. 30/17 di demolizione e ripristino — non impugnata e divenuta irrevocabile — il Comune accertava l’inottemperanza e adottava l’ordinanza n. 60/17, ingiungendo al proprietario il pagamento della sanzione di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Avverso tale atto il ricorrente proponeva ricorso, censurando l’insussistenza del vincolo paesaggistico e impugnando espressamente, tra gli altri, la cartografia del sito SITAP del MIBAC e la PEC della Soprintendenza, senza tuttavia notificare il ricorso al Ministero.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, questione poi posta a fondamento della decisione.

Il Collegio ha osservato che il ricorrente ha impugnato, oltre all’ordinanza comunale n. 60/17, anche due atti propri del MIBAC: la cartografia dei vincoli presente nel sito SITAP e la PEC della Soprintendenza prot. n. 27724/17. La contestazione della correttezza della mappa dei vincoli, ritenuta erronea nella parte in cui indica il vincolo di distanza di 150 metri dall’argine del canale collettore, costituisce il nucleo centrale delle censure volte a negare la sussistenza del vincolo paesaggistico sull’area.

Poiché il ricorso era diretto all’annullamento di provvedimenti adottati da un’Amministrazione diversa dal Comune resistente, il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato anche nei confronti del MIBAC, parte necessaria in quanto titolare della funzione di tutela del paesaggio. La mancata notifica del ricorso a tale Amministrazione determina la violazione del contraddittorio e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *