Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti per il precario (TAR Piemonte n. 1658 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che riconosce al docente a tempo determinato il diritto all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, va eseguito dall’Amministrazione scolastica. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La nomina del commissario in capo a un dipendente pubblico non dà luogo ad autonomo compenso, restando le relative funzioni connesse ai compiti istituzionali. La serialità della controversia e le obiettive difficoltà operative dell’Amministrazione giustificano la riduzione e la dimidiazione delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2675/2024 del Tribunale di Torino, con cui era stato accertato il suo diritto all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

La domanda riguarda l’importo complessivo di euro 1.000, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ed è stata notificata in data 28 ottobre 2024 mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso, il 26 marzo 2026, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza al giudicato. Su queste basi il Tribunale ha ritenuto integrato il presupposto dell’inadempimento e ha ordinato l’esecuzione.

L’Amministrazione deve pertanto accreditare sulla carta elettronica le somme liquidate in favore della ricorrente, oltre interessi legali dalle date di decorrenza al saldo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, restano connesse ai compiti istituzionali: il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55 del 2014, per le cause di valore inferiore a euro 1.100,01, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto, e ulteriormente ridotte per la marcata serialità della controversia e per le difficoltà operative dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Liquidate in euro 400,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario. Infine, per i profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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