Carta docenti, ottemperanza e penalità di mora per il Ministero (TAR Sicilia n. 2040 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e la persistente inerzia dell’amministrazione e ordina l’integrale esecuzione della decisione. L’ordine si accompagna alla fissazione di un termine per l’adempimento spontaneo e alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. È dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme. La rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi, salvo che risulti superiore e sia documentata.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti in loro favore e all’assegnazione della somma di € 500,00 per l’anno scolastico 2023/24.

Il titolo era divenuto definitivo e non era stato eseguito. Da qui la domanda di ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario e di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica i presupposti dell’art. 114 c.p.a. e li ritiene integrati. Assume rilievo il passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.

Il ricorso è quindi accolto. Il Ministero è onerato di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso. Il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, e cita sul punto la giurisprudenza amministrativa.

Il Collegio disattende la domanda di rivalutazione monetaria: manca una pronuncia sul punto del giudice ordinario e, per il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi introdotto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, alla retribuzione pubblica successiva al 31 dicembre 1994 spettano i soli interessi legali, potendosi riconoscere la rivalutazione solo se superiore e con esclusione degli interessi, ipotesi non documentata.

È inoltre disposta, a valere sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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