Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 2046 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato. Qualora l’inerzia permanga, nomina commissario ad acta il dirigente della stessa amministrazione intimata, senza riconoscere alcun compenso. La regola sull’assenza di compenso, dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, è applicabile per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario, in accoglimento del ricorso, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici, di somme di denaro in favore di ciascuno di essi. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione, che non vi aveva dato esecuzione.

Di qui il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., proposto per conseguire la condanna dell’amministrazione all’integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti del giudizio, e l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è pertanto accolto.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo.

Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il Collegio esclude il riconoscimento di un compenso, perché nominando un dirigente della stessa amministrazione resistente l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 e applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti conformi.

Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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