Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 2042 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo. La nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all’adempimento spontaneo è consentita anche quando il commissario sia un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza diritto a compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, si applica per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione, sulla Carta docente a lei intestata, della somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi maturati dal diritto all’accredito sino al saldo.
Il titolo era passato in giudicato e l’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da attestazione acquisita al giudizio. È inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che il commissario, dirigente dello stesso Ministero resistente, vi abbia diritto, ritenendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il giudice ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, osservando che tale disposizione, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”.
Il giudice ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha altresì disposto che il commissario effettui il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con modulo dedicato firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco “Indirizzi PEC per il P.A.T.”. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Infine, il Collegio ha disposto il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere. Le spese di lite, liquidate ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ. secondo la soccombenza, sono state determinate in euro 189,00 oltre accessori, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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