Obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di acquisizione del vicolo e sulla toponomastica (TAR Sardegna n. 1110 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso permane anche quando l’amministrazione abbia adottato atti di indirizzo o interlocuzioni che non definiscono la vicenda, ingenerando nel privato una situazione di oggettiva incertezza. L’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta quando l’inerzia riguardi l’istanza di acquisizione di un’area, ancorché l’amministrazione abbia riscontrato solo parzialmente la richiesta. Il termine per la proposizione del ricorso avverso il silenzio decorre da ogni ulteriore istanza sollecitatoria presentata dal privato. L’amministrazione, in attuazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, deve assumere una chiara posizione sulle soluzioni prospettate dal privato, non potendo limitarsi a rinviare la decisione senza un ragionevole orizzonte temporale.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’abitazione alla fine di un vicolo a fondo chiuso, chiedevano al Comune l’acquisizione al patrimonio comunale del vicolo e il suo inserimento nella toponomastica, con attribuzione del numero civico. Con delibera dell’11 novembre 2021 la giunta comunale decideva di procedere all’acquisizione, ma non dava seguito alla decisione. Dopo varie sollecitazioni e una videoconferenza del 4 dicembre 2025, il Comune avviava un procedimento per la sola attribuzione del numero civico e adottava una determina a contrarre per la fornitura di targhe. I ricorrenti agivano quindi avverso il silenzio-inadempimento e per l’annullamento degli atti relativi all’attribuzione del numero civico, deducendo la violazione dei doveri di buona fede e la contraddittorietà dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità e tardività sollevate dal Comune. Quanto alla prima, ha osservato che l’obbligo di concludere il procedimento traeva origine dall’originaria istanza del 2 novembre 2021, seguita da sollecitazioni e interlocuzioni che non avevano definito la vicenda, ingenerando nel privato una situazione di oggettiva incertezza. Quanto alla tardività, ha rilevato che la videoconferenza del 4 dicembre 2025 costituiva un’ulteriore istanza sollecitatoria rispetto alla quale il termine di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. non era decorso.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso avverso il silenzio, rilevando che il Comune aveva riscontrato l’istanza solo nella parte relativa all’attribuzione del numero civico, mentre il silenzio-inadempimento si era formato con riferimento all’istanza di acquisizione dei mappali costituenti lo stradello. Il Collegio ha affermato che il Comune, in attuazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, deve assumere una chiara posizione sulle soluzioni prospettate, sempre che non intenda adottare una diversa determinazione, congruamente motivata e idonea a eliminare la situazione di incertezza determinata dal comportamento ondivago dell’amministrazione.
Il Tribunale ha escluso che la nota del 14 marzo 2026, con cui il Comune manifestava l’opportunità di tenere sospesa l’acquisizione, potesse considerarsi satisfattiva, in quanto priva di contenuto motivazionale e non indicante un ragionevole orizzonte temporale. Ha inoltre ritenuto non necessaria la nomina di un commissario ad acta, considerato che l’amministrazione aveva in parte riscontrato l’istanza, precisando che l’istanza potrà essere riproposta in caso di persistente inottemperanza. Con riguardo all’azione di annullamento, ha disposto la conversione del rito nelle forme del rito ordinario, rinviando la statuizione sulle spese al definitivo.
Nota della Redazione
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